Cassazione Civile, Ordinanza n. 16521/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione, nel 2015, di una sanzione amministrativa a carico di una società per omessa indicazione separata, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2009 e 2010, dei costi deducibili derivanti da operazioni con imprese localizzate in territori a fiscalità privilegiata (c.d. black list). La CTP aveva ridotto la sanzione e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la legge di stabilità 2016 avesse eliminato sia il regime limitativo della deducibilità sia l'obbligo dichiarativo, e che la contribuente potesse comunque sanare l'omissione tramite dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che la sanzione resta applicabile alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, priva di efficacia retroattiva; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, affermando che la dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per evitare le sanzioni e comunque non è ammissibile dopo l'avvio e la formale conoscenza della verifica fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, da un lato, che l'abrogazione del regime delle operazioni black list operata dalla legge n. 208 del 2015 non ha efficacia retroattiva e non elimina la sanzione per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore; dall'altro, che la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998 non può essere invocata per ottenere l'esenzione dalle sanzioni e, in ogni caso, non è utilizzabile dopo la contestazione della violazione o l'avvio della verifica fiscale formalmente conosciuta. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
La violazione dell'obbligo di separata indicazione dei costi relativi a operazioni con imprese localizzate in Paesi black list, se commessa prima dell'abrogazione del regime, resta soggetta alla sanzione amministrativa prevista dalla norma.
art. 110, commi 10, 11 e 12-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Nel testo vigente ratione temporis imponeva la separata indicazione in dichiarazione delle spese e dei componenti negativi inerenti a operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata; l'abrogazione successiva non opera retroattivamente.
art. 1, commi 142, 143 e 144, l. n. 208 del 2015
La riforma che ha abrogato i commi del TUIR relativi alle operazioni black list si applica solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e non elimina le sanzioni per violazioni pregresse.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa non può essere usata per neutralizzare le sanzioni; inoltre non è ammissibile quando la verifica fiscale sia già iniziata ed il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'abrogazione sopravvenuta di una disciplina fiscale sanzionatoria non produce, di regola, effetti retroattivi sulle violazioni commesse quando la disciplina era ancora vigente, salvo diversa previsione transitoria.
- La sanzione prevista per l'omessa separata indicazione in dichiarazione di componenti negativi relativi a operazioni con soggetti black list resta applicabile alle violazioni anteriori alla riforma del 2015.
- La dichiarazione integrativa non è uno strumento idoneo a elidere le sanzioni amministrative tributarie, perché il meccanismo correttivo è espressamente soggetto alla clausola "salva l'applicazione delle sanzioni".
- La presentazione della dichiarazione integrativa non è consentita, in funzione elusiva delle sanzioni, quando il contribuente abbia già ricevuto formale conoscenza dell'avvio della verifica o della contestazione dell'illecito.
- In presenza di consolidato orientamento di legittimità, il giudice di merito che se ne discosti incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
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