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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14163/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

Un lavoratore convenne in giudizio il sindacato al quale aveva conferito mandato di impugnare il licenziamento comunicatogli dal datore di lavoro tramite SMS, deducendo che la lettera di impugnazione era stata spedita oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 6 L. 604/1966. In primo grado ottenne il risarcimento del danno in via equitativa; in appello, però, la domanda fu rigettata perché la Corte territoriale ritenne sì tardivo e quindi non corretto l'adempimento del mandato, ma escluse il nesso causale tra tale inadempimento e il danno, osservando che il licenziamento risultava comunque giustificato dalla chiusura dell'attività di ristorazione e che quindi l'impugnativa non avrebbe avuto esito favorevole. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) contraddittorietà della motivazione e omesso esame, perché la Corte avrebbe prima negato la colpa, poi riconosciuto l'inadempimento e infine escluso il danno; (2) falsa applicazione dell'art. 3 L. 604/1966 e erronea qualificazione del recesso come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostenendo che la chiusura non fosse definitiva e che l'azione avesse ad oggetto un danno da perdita di chance; (3) vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza del danno, sostenendo che la mancata impugnazione tempestiva avrebbe precluso anche l'indennità sostitutiva del preavviso e l'accesso al Fondo di garanzia INPS; (4) omessa pronuncia o omesso esame sulle richieste istruttorie reiterate. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'inadempimento del mandato non coincide con il danno risarcibile e che, nelle obbligazioni di diligenza professionale, occorre provare sia l'evento di danno sia il nesso causale tra omissione e pregiudizio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla legittimità del licenziamento e perché la perdita di chance non era configurabile nel caso di specie; ha respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il terzo motivo, chiarendo che l'indennità sostitutiva del preavviso non dipende dalla tempestiva impugnazione del licenziamento e che la questione del Fondo di garanzia era nuova; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e difetto di specificità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando il rigetto della domanda risarcitoria disposto dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che, pur essendo stato tardivamente eseguito il mandato di impugnazione del licenziamento, non fosse provato il necessario nesso causale tra l'inadempimento e un danno risarcibile, poiché l'impugnazione non avrebbe comunque avuto esito favorevole secondo l'accertamento di merito. Ha inoltre precisato che la perdita di chance non era configurabile in modo autonomo nella vicenda e che l'eventuale diritto all'indennità sostitutiva del preavviso non era subordinato alla tempestiva impugnazione del recesso. Le spese di legittimità sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per il diverso esito dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 604/1966

    termine di decadenza di sessanta giorni

    l'impugnazione del licenziamento deve essere proposta entro il termine decadenziale, e nel caso concreto la spedizione tardiva della lettera ha integrato il ritardo imputato al mandatario.

  • art. 3 L. 604/1966

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del licenziamento come giustificato motivo oggettivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento richiede un danno conseguenza causalmente collegato all'inadempimento; non basta il mero inadempimento.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per evidenziare che la causalità materiale rispetto al danno evento è concettualmente distinta dall'inadempimento.

  • art. 2118 c.c.

    l'indennità sostitutiva del preavviso spetta indipendentemente dalla tempestiva impugnazione del licenziamento.

  • art. 2948 n. 5 c.c.

    le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni.

  • art. 132, comma II, n. 4, c.p.c.

    richiamato nella rubrica del primo motivo per denunciare un preteso vizio motivazionale, ma la censura è stata giudicata infondata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il ricorso non poteva fondarsi sul vizio di motivazione nei termini prospettati, specie dopo la riformulazione dell'articolo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per dedurre falsa applicazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare il fatto accertato.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte ha ribadito l'onere di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata come base del rito camerale in cassazione.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della decisione di merito senza mutarne l'esito, dove necessario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni di diligenza professionale, la responsabilità del professionista non discende automaticamente dal mancato o inesatto adempimento: il creditore deve provare anche il danno e il nesso causale tra l'omissione e il pregiudizio lamentato.
  • Il giudizio sul probabile esito dell'attività professionale omessa va compiuto in termini probabilistici ('più probabile che non') e resta accertamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della specifica violazione degli oneri di allegazione.
  • La perdita di chance non coincide con qualunque esito incerto dell'azione omessa: quando è comunque possibile formulare una prognosi sull'esito dell'attività dovuta, la questione resta sul piano del nesso causale e del danno conseguenza, non su quello della chance in senso proprio.
  • La tempestiva impugnazione del licenziamento non è presupposto dell'indennità sostitutiva del preavviso, che resta azionabile autonomamente se dovuta; l'eventuale prescrizione del relativo credito segue la propria disciplina e non deriva dal mancato esercizio dell'impugnativa.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove né censurati fatti non specificamente localizzati negli atti del giudizio di merito; l'onere di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. richiede puntuale indicazione di dove e come la questione sia stata dedotta in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialePrescrizione

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