Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che, dopo il diniego di una prestazione previdenziale richiesta in via amministrativa, l'interessata ha sostenuto di aver ricevuto dall'INPS una comunicazione erronea sul termine per impugnare il provvedimento di reiezione. A causa di tale indicazione, la domanda giudiziale successiva era stata dichiarata tardiva per intervenuta decadenza. La parte istante ha quindi chiesto il risarcimento del danno, assumendo che l'errore dell'ente avesse ingenerato un affidamento incolpevole e causalmente determinato la perdita della tutela giudiziaria. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 3, comma 4, l. n. 241/1990, 47, comma 5, d.P.R. n. 639/1970, e 1218 c.c., censurando la valutazione della corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto che l'assistenza di un patronato e la conoscenza del provvedimento di diniego rendessero inescusabile l'errore e quindi non risarcibile il preteso danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investisse in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti dell'affidamento tutelabile e della causalità tra comunicazione erronea e decadenza. Secondo la Corte, tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nei rigorosi limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Nulla è stato statuito sulle spese, e la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 241/1990
Richiamato come norma violata in relazione all'obbligo di comunicare correttamente gli elementi essenziali del provvedimento, incluso il termine per impugnarlo.
art. 47, comma 5, d.P.R. n. 639/1970
Richiamato quale disciplina del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia previdenziale.
Invocato quale base della responsabilità per inadempimento dell'ente per l'erronea comunicazione del termine di impugnazione.
Indicato come unico limite entro cui può essere censurato in cassazione l'accertamento di fatto sulla sussistenza dei presupposti dell'affidamento risarcibile.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Richiamato per la regolazione delle spese, con statuizione di non pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento della sussistenza di un affidamento tutelabile e dei suoi presupposti risarcitori, quando si deduca un'erronea indicazione del termine di impugnazione da parte di un ente previdenziale, è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una doglianza che mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e delle circostanze poste a base della decisione di merito.
- La risarcibilità del danno da errore comunicativo dell'ente presuppone l'accertamento congiunto di: errore dell'ente, scusabilità dell'affidamento ingenerato e nesso causale tra l'errore e la decadenza dall'azione; tale verifica non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale oggi rigorosamente circoscritto.
- La presenza di un patronato o comunque di un soggetto assistente può essere valorizzata dal giudice di merito nella valutazione della scusabilità dell'errore e dell'affidamento, ma tale apprezzamento resta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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