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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23327/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasceva dall'azione proposta da un pensionato nei confronti della Cassa previdenziale di categoria per ottenere l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà e la condanna alla restituzione delle somme trattenute, con accessori. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Torino aveva poi dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. il gravame della Cassa. Contro tale esito la Cassa proponeva ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., articolando sei motivi di censura, ma nel corso del giudizio depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver preso atto dell'orientamento contrario della Corte di cassazione sulle questioni dedotte. Il controricorrente resisteva con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte costituita, non producesse l'estinzione del processo, ma rivelasse il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Di conseguenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico della parte rinunciante e disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, se non notificata alla controparte costituita non determina l'estinzione del processo, ma evidenzia il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di censura.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte rinunciante, con possibile distrazione in favore dei difensori della controparte se richiesta e disposta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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