Cassazione Civile, Ordinanza n. 23339/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato nel 2008 tra una promotrice finanziaria e una società di intermediazione bancaria. La ricorrente ha agito sostenendo che la preponente avesse commesso plurimi inadempimenti nella gestione di un prodotto finanziario denominato "Aviva Previdenza", prodotto che, secondo la sua prospettazione, le sarebbe stato promesso e successivamente trasferito nel portafoglio utile al calcolo delle provvigioni. La stessa ha quindi domandato il pagamento di provvigioni ordinarie, del cd. "bonus 2", del management fee, delle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto, nonché il risarcimento dei danni, deducendo di aver legittimamente receduto per giusta causa nel 2013. In appello la domanda è stata in larga parte respinta e la stessa è stata condannata a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Con il ricorso per cassazione la promotrice ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 31 TUF per asserito uso di scienza privata e confusione tra monomandato e titolarità del portafoglio; omesso esame e errori di percezione sulla prova del diritto alle provvigioni; violazione dell’art. 1748 c.c. per il mancato riconoscimento delle provvigioni e del bonus; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l’interpretazione del contratto e degli allegati; omessa pronuncia su istruzioni scritte relative al prodotto; violazione degli artt. 1341, 1748, 1749, 1175, 1375, 1358, 1359 e 1356 c.c. per il potere discrezionale della preponente di assegnare o meno il prodotto; violazione dell’art. 2119 c.c. sulla giusta causa di recesso; e violazione degli artt. 1749 e 2697 c.c. per la prova dell’inadempimento e per il rilievo dato alla proposta transattiva della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa spettanza di provvigioni e bonus sul prodotto Aviva Previdenza, osservando che tale prodotto non era compreso nell’oggetto del contratto di agenzia, definito dagli allegati contrattuali, e che prima della convenzione tra le società coinvolte la ricorrente aveva solo una aspettativa di fatto, non giuridicamente tutelata. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che censuravano l’omesso esame di fatti decisivi, perché diretti in realtà contro una ratio decidendi autonoma: la carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo circa i singoli affari conclusi grazie all’intervento della promotrice. Sono stati ritenuti non fondati o inammissibili anche i motivi sulla interpretazione del contratto, sulla pretesa nullità o abusività delle clausole che attribuivano alla preponente il potere di modificare l’assetto dei prodotti collocabili, e sull’omessa pronuncia. Quanto al recesso per giusta causa, la Corte ha confermato che nel rapporto di agenzia occorre un inadempimento colpevole, di non scarsa importanza, idoneo a compromettere in modo considerevole l’interesse dell’agente e la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; nel caso concreto tale inadempimento è stato escluso in fatto. La Corte ha inoltre richiamato i limiti delle richieste istruttorie e dell’utilizzo dell’art. 1749 c.c., ribadendo che non possono essere ammesse istanze meramente esplorative. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
il giudice deve pronunciare secondo diritto; nel caso concreto non è stato ravvisato alcun uso di scienza privata
art. 115 c.p.c.
la decisione deve fondarsi sulle prove acquisite; la Corte non ha utilizzato elementi estranei al processo e ha escluso errori rilevanti di percezione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, con oneri di specifica indicazione del fatto, del dato processuale e della sua discussione
art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998
l’attività del promotore finanziario era svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto; la Corte lo ha richiamato per escludere un diritto alla disponibilità del portafoglio cliente dopo la cessazione del rapporto
art. 1748 c.c.
il diritto alle provvigioni matura solo per affari rientranti nell’oggetto del contratto di agenzia
art. 1362 c.c.
l’interpretazione del contratto va effettuata secondo il senso delle clausole e degli allegati contrattuali; nel caso concreto il prodotto non era incluso
art. 1363 c.c.
le clausole devono essere lette complessivamente, considerando contratto e allegati
art. 1341 c.c.
invocato per sostenere la vessatorietà delle clausole di ius variandi, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
art. 1749 c.c.
il diritto dell’agente alle informazioni può essere fatto valere autonomamente, ma in giudizio non legittima richieste esplorative; nel caso concreto la prova dell’inadempimento non è stata ritenuta fornita
art. 1175 c.c.
richiamato per i doveri di correttezza nell’esecuzione del contratto, ma la censura è stata ritenuta nuova o non decisiva
art. 1375 c.c.
richiamato per il principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto, senza che fosse stata dedotta tempestivamente la relativa violazione nei gradi di merito
art. 1358 c.c.
invocato in relazione alla condizione e al comportamento delle parti, ma senza utile sviluppo decisorio
art. 1359 c.c.
invocato in relazione alla finzione di avveramento della condizione, ma la questione è stata ritenuta nuova
art. 1356 c.c.
richiamato insieme alle altre norme sulla condizione, senza incidenza sulla ratio decidendi
art. 2119 c.c.
nel rapporto di agenzia la giusta causa di recesso richiede un inadempimento colpevole, non di scarsa importanza, tale da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i presupposti della pretesa, inclusa l’esistenza dell’inadempimento e dei singoli affari, grava sulla parte che agisce
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per il procedimento in camera di consiglio
art. 1751 c.c.
richiamato dalla Corte d’appello e considerato nel valutare l’esclusione della giusta causa e delle indennità richieste
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia il diritto alle provvigioni nasce solo per gli affari compresi nell’oggetto contrattuale; un prodotto non incluso negli allegati del contratto non può fondare, di regola, pretese provvigionali, salvo specifica diversa pattuizione.
- Quando il preponente conserva il potere di modificare i prodotti assegnati all’agente, la questione dell’eventuale illegittimità dell’esercizio di tale potere deve essere tempestivamente dedotta come violazione di correttezza e buona fede; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per contestare l’interpretazione dell’atto introduttivo o per sollecitare una diversa lettura delle prove; occorre indicare con precisione il fatto storico omesso e la sua decisività.
- Nel rapporto di agenzia la giusta causa di recesso richiede un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza, valutato in concreto in relazione all’equilibrio economico del contratto e alla possibilità di proseguirlo anche solo provvisoriamente.
- Le richieste istruttorie dell’agente fondate sull’art. 1749 c.c. non possono trasformarsi in iniziative esplorative; l’onere di allegare i fatti costitutivi del credito e di provare i singoli affari conclusi resta in capo a chi agisce.
- Il vizio di omessa pronuncia riguarda solo domande, eccezioni o conclusioni autonome che richiedano una statuizione espressa; non sussiste quando il giudice non si soffermi su singoli elementi istruttori o su argomenti interni alla motivazione.
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