Cassazione Civile, Ordinanza n. 23334/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto alla contribuente il pagamento di differenze contributive, conseguenti a un accertamento di maggior reddito effettuato dall'Agenzia delle Entrate e poi definito con accertamento per adesione in sede tributaria. In primo grado l'opposizione era stata accolta; in appello, invece, la decisione era stata riformata con rigetto dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva un solo motivo, lamentando violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente accolto l'appello dell'ente nonostante quest'ultimo non avesse specificamente censurato, in sede di gravame, l'affermazione del primo giudice circa la mancata prova del presupposto del maggior onere contributivo, con conseguente formazione di giudicato interno su tale punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per poter sindacare la corretta individuazione del contenuto della domanda o dell'appello e l'eventuale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il ricorrente debba rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., trascrivendo in modo sufficiente gli atti rilevanti e indicando dove essi siano reperibili nel fascicolo. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto, poiché erano stati riportati solo brevi stralci dell'atto di gravame dell'ente senza indicare la sede processuale del documento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla cosa giudicata interna, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile
evocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ricorda che la sua violazione può dar luogo a nullità processuale sindacabile in cassazione
richiamato dalla ricorrente in tema di questioni e capi non riproposti; la censura non è esaminata nel merito per difetto di specificità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato dalla Corte come il vizio processuale attraverso cui può essere censurata l'erronea individuazione del contenuto della domanda o del petitum
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
la Corte afferma che questi oneri di specificità impongono la trascrizione essenziale degli atti rilevanti e l'indicazione della loro collocazione nel fascicolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un vizio relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede la precisa allegazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- L'errore nella ricostruzione del contenuto dell'appello o della domanda può integrare un vizio processuale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma solo se il ricorso rispetta gli oneri di specificità previsti dall'art. 366 c.p.c.
- La mera trascrizione di brevi stralci di un atto non basta a consentire il controllo di legittimità quando non sia indicato in quale fascicolo l'atto sia reperibile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
- rami o materie diversi da quello processuale possono rilevare nel merito della lite, ma non vengono esaminati dalla Cassazione se il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
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