Cassazione Civile, Ordinanza n. 23318/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato il 23 marzo 2017 a un direttore di filiale di banca. La Corte d'appello, in riforma delle decisioni di primo grado, aveva annullato il recesso e ordinato la reintegrazione, ritenendo non provata la materialità dei primi addebiti e, per gli altri, la loro mancanza di offensività o rilevanza disciplinare. In particolare, la banca contestava: l'assegnazione a una cliente anziana di carte di pagamento e prepagate con relativi codici, la predisposizione di una carta di credito gold, la mancata identificazione di un tecnico, la consegna di prospetti con accrediti fittizi, e un prelievo di 218,50 euro dal conto di un cliente per sistemare partite contabili di altri clienti. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale sulla ritenuta insussistenza dei primi addebiti; violazione delle norme sul licenziamento disciplinare e sul dovere di diligenza/fedeltà del lavoratore per avere la Corte escluso la rilevanza disciplinare di condotte che, secondo la ricorrente, integravano comunque grave violazione del rapporto fiduciario; violazione dell'art. 2697 c.c. quanto alla ricostruzione del prelievo di euro 218,50; e, in via subordinata, erronea applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Il controricorrente, oltre a resistere nel merito, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, eccezione disattesa dalla Corte sulla base della procura notarile prodotta, ritenuta idonea a conferire rappresentanza sostanziale e processuale per controversie legali di qualunque natura.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi del ricorso, ma ha accolto i motivi dal terzo al settimo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come prive di offensività, e quindi come insussistenti in senso disciplinare, condotte che andavano invece prima valutate alla luce dei parametri di giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Ha inoltre dichiarato assorbito l'ottavo motivo, relativo alla tutela applicabile ex art. 18 St. lav. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti contestati e della corretta qualificazione giuridica del recesso e delle relative tutele.
Norme richiamate
La procura alle liti rilasciata dal rappresentante sostanziale è necessaria per verificare la regolare costituzione del rapporto processuale; il potere processuale presuppone il potere sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio.
La procura speciale può essere depositata anche successivamente al ricorso, ai fini del controllo di ammissibilità.
Il vizio è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non consente una mera rivalutazione del fatto e delle prove.
Richiamato quale parametro degli obblighi di diligenza del lavoratore, in particolare del dipendente bancario.
Richiamato per la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla condotta contestata.
La giusta causa va accertata in concreto alla luce della gravità della condotta, della lesione del vincolo fiduciario e delle circostanze del caso.
Il giustificato motivo soggettivo richiede un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; la verifica è autonoma rispetto alla disciplina delle tutele.
La tutela reintegratoria presuppone l'insussistenza del fatto contestato, che può comprendere anche il fatto materialmente accaduto ma privo di rilievo giuridico solo quando manchi la stessa attitudine disciplinare del fatto; non opera per il solo difetto di proporzionalità.
Quando il fatto sussiste ma non integra giusta causa o giustificato motivo, per sproporzione tra condotta e sanzione, trova applicazione la tutela indennitaria forte.
Richiamato dalla banca per contestare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in relazione al prelievo di euro 218,50.
La memoria serve a illustrare e chiarire i motivi già proposti, non a introdurre nuovi temi di indagine.
Dopo il 2012 richiede una valutazione bifasica: prima la verifica della giusta causa o del giustificato motivo, poi, solo se il recesso è illegittimo, l'individuazione della tutela applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le gravi anomalie motivazionali tipizzate dalla giurisprudenza.
- In tema di licenziamento disciplinare, il giudice deve prima accertare se il fatto contestato integri o meno giusta causa o giustificato motivo soggettivo, sulla base degli artt. 2119 c.c. e 3 L. 604/1966; solo successivamente, se il recesso è illegittimo, può esaminare la tutela applicabile ex art. 18 St. lav.
- La valutazione della giusta causa va compiuta in concreto, considerando gravità oggettiva e soggettiva del fatto, modalità della condotta, circostanze del caso, intensità dell'elemento intenzionale e incidenza sulla fiducia, senza limitarsi alla sola verifica dell'esistenza di un danno patrimoniale.
- Nel rapporto di lavoro bancario gli obblighi di diligenza e fedeltà vanno valutati con particolare rigore, poiché anche condotte non direttamente lucrative o non produttrici di un danno economico immediato possono ledere il vincolo fiduciario e giustificare il recesso.
- Ai fini della giusta causa non è decisivo che il danno sia tenue o assente: ciò che rileva è la potenziale idoneità della condotta a compromettere l'affidamento del datore di lavoro e la regolare organizzazione aziendale.
- Quando sono contestati più addebiti disciplinari, il giudice deve esaminarli complessivamente ma non in modo atomistico; se alcuni fatti restano accertati, essi conservano autonomia idonea a sorreggere il licenziamento, salvo che risulti che solo la loro considerazione congiunta possa giustificare il recesso.
- La formula dell'"insussistenza del fatto contestato" di cui all'art. 18, comma 4, St. lav. non coincide con il mero difetto di offensività economica o con la sproporzione della sanzione, ma ricorre quando il fatto manchi nella sua materialità o sia privo di rilevanza giuridico-disciplinare.
- La restituzione successiva della somma o l'assenza di un vantaggio economico per il lavoratore non eliminano di per sé l'inadempimento né escludono la rilevanza disciplinare della condotta; tali elementi possono solo concorrere nella valutazione complessiva della proporzionalità della sanzione.
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