Cassazione Civile, Ordinanza n. 23331/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
L'agente, dopo le dimissioni dell'1 luglio 2020, aveva chiesto il pagamento dell'indennità dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale biennale previsto nel rapporto di agenzia, sostenendo che tale indennità avesse natura non provvigionale e dovesse essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e solo alla cessazione del rapporto. La società aveva invece sostenuto, e i giudici di merito avevano accolto, che la relativa indennità potesse essere validamente quantificata in percentuale sulle provvigioni maturate e corrisposta con esse in corso di rapporto, salvo conguaglio finale. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1751-bis c.c., assumendo che la norma imponga la corresponsione di una specifica indennità non provvigionale al termine del rapporto e renda nulla la clausola che la inglobi nelle provvigioni; 3) violazione dell'art. 14 dell'AEC Settore Industria, per la stessa ragione, poiché nel corso del rapporto sarebbero stati pagati solo anticipi provvigionali e non una distinta indennità per il patto di non concorrenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente ed esaustiva, non meramente apparente o incomprensibile. Ha poi rigettato i motivi secondo e terzo, affermando che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l'art. 1751-bis c.c. non prevede la nullità del patto di non concorrenza in difetto di un corrispettivo autonomo e non impedisce alle parti di derogare anche alle modalità di liquidazione e pagamento dell'indennità, potendo quindi questa essere anticipata in corso di rapporto e conguagliata alla cessazione. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la nullità della clausola contrattuale e respinto la domanda dell'agente, con condanna alle spese e con l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza sia totalmente priva di motivazione, meramente apparente o manifestamente contraddittoria e incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica ma esistente.
La disciplina dell'indennità per patto di non concorrenza post contrattuale è derogabile dalle parti; la natura non provvigionale dell'indennità e la sua corresponsione alla cessazione del rapporto non sono presidiate da nullità espressa né da interessi pubblici generali inderogabili.
art. 14 AEC Settore Industria
La previsione collettiva è stata letta nel senso che non esclude la pattuizione di una liquidazione anticipata dell'indennità per il patto di non concorrenza, in coerenza con la derogabilità della disciplina richiamata.
Norma di introduzione dell'art. 1751-bis c.c., richiamata per collocare temporalmente la disciplina del patto di non concorrenza post contrattuale.
secondo comma, ult. parte
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di patto di non concorrenza post contrattuale nel rapporto di agenzia, la previsione dell'indennità a favore dell'agente non è assistita da una nullità espressa per il solo fatto che le parti ne regolino diversamente la corresponsione, anche anticipandola in corso di rapporto e conguagliandola alla cessazione.
- Se la disciplina legale di un corrispettivo è derogabile nell'an, a maggior ragione può esserlo nel quomodo, cioè nelle modalità di quantificazione, imputazione e pagamento, purché non emerga un divieto imperativo espresso.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c. in cassazione ricorre soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia radicalmente incomprensibile, non quando la sentenza esponga una motivazione sintetica ma logicamente intellegibile.
- La nullità di una clausola contrattuale non può essere affermata in via interpretativa se la norma invocata non prevede espressamente una sanzione di invalidità e se la disciplina non è posta a tutela di un interesse pubblico generale inderogabile.
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