Cassazione Civile, Ordinanza n. 23333/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione che aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 18.015,40 per l’accertato impiego di sei lavoratori non risultanti né dalle scritture contabili obbligatorie né da altra documentazione obbligatoria, in violazione della disciplina sulle comunicazioni/registrazioni del rapporto di lavoro. In primo grado l’opposizione era stata accolta; in appello la Corte territoriale ha invece rigettato l’opposizione. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla decorrenza dei termini di impugnazione, sostenendo che il termine per appellare fosse sospeso nel periodo feriale perché la controversia, a loro dire, rientrava nel rito del lavoro; 2) violazione delle norme sull’appello nelle opposizioni a sanzioni amministrative e omessa pronuncia, perché l’appello dell’amministrazione era stato proposto con ricorso anziché con citazione e, inoltre, notificato oltre il termine di decadenza; 3) falsa applicazione della disciplina sostanziale sull’obbligo di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, assumendo contraddittorietà e erronea valutazione del verbale ispettivo quanto alla data di assunzione e all’urgenza che avrebbe giustificato la comunicazione differita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che ai giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative si applichi la sospensione feriale dei termini e che, quindi, l’appello dell’amministrazione fosse tempestivo sotto tale profilo. Ha invece accolto il secondo motivo: nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione introdotti sotto il regime dell’art. 23 L. 689/1981, l’appello va proposto con citazione; se proposto con ricorso, è sanabile solo se notificato entro il termine d’impugnazione. Nel caso concreto, pur essendo stato depositato nei termini, il ricorso in appello era stato notificato dopo la scadenza del termine semestrale, con conseguente inammissibilità dell’appello. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e l’appello dell’amministrazione è stato dichiarato inammissibile. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese dei gradi di appello e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 36 bis, comma 7, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248
Costituisce la base della sanzione amministrativa irrogata per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini si applica al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative; non opera l’esclusione prevista per le controversie di lavoro in senso tecnico non ricomprendibili nel caso concreto.
Determinano il termine di impugnazione; ai fini della sanatoria dell’errore di forma dell’appello occorre che la notificazione intervenga entro il termine decadenziale.
art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
Nel regime anteriore al d.lgs. 150/2011, l’appello nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione va proposto nella forma ordinaria della citazione.
In assenza di una disciplina speciale per il secondo grado, l’appello segue la disciplina ordinaria.
Il decorso del termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, determina la decadenza dalla facoltà di impugnare.
art. 9-bis, comma 2-bis, d.l. 1° ottobre 1996 n. 510 conv. in L. 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 27 dicembre 2006 n. 296
La comunicazione differita dell’assunzione entro cinque giorni è ammessa solo in presenza di un’urgenza produttiva concreta e non procrastinabile, tale da rendere necessaria l’immediata instaurazione del rapporto per evitare un pericolo imminente a persone o cose.
Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative la sospensione feriale dei termini processuali si applica, salvo che la controversia rientri effettivamente tra quelle escluse dalla disciplina generale e ricomprese nelle ipotesi di rito del lavoro tipizzate dalla legge.
- Quando l’appello avverso una decisione resa in opposizione a ordinanza-ingiunzione deve essere proposto con citazione e venga invece introdotto con ricorso, la sanatoria dell’errore di forma è subordinata alla notificazione del ricorso entro il termine di impugnazione; il solo deposito non basta se la notificazione è tardiva.
- L’errore nella scelta della forma dell’atto di appello non legittima la rimessione in termini, se la parte non dimostra una causa non imputabile; non può inoltre incidere sul termine decadenziale il ritardo dell’ufficio nella fissazione dell’udienza.
- La comunicazione differita dell’assunzione del lavoratore è consentita solo in presenza di una specifica urgenza produttiva, concreta e indifferibile, non essendo sufficiente una generica esigenza organizzativa o la mera compatibilità dell’assunzione con l’attività dell’impresa.
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