Cassazione Civile, Ordinanza n. 11428/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'agenzia datrice di lavoro, dell'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva a favore di un dipendente inquadrato come operaio specializzato. La corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive, ritenendo applicabile la disciplina collettiva di settore e interpretando l'accordo sindacale del 4.5.2011 nel senso favorevole al lavoratore. In cassazione l'ente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica, sostenendo che l'art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 precluderebbe il riconoscimento dell'indennità; 2) violazione delle norme sul regime dei contratti collettivi applicabili ai rapporti alle dipendenze di soggetti pubblici, assumendo che si potessero applicare solo accordi stipulati con la partecipazione dell'ARAN e conformi ai vincoli del pubblico impiego contrattualizzato; 3) errata interpretazione della disciplina collettiva, perché l'indennità sarebbe dovuta solo in caso di spostamento temporaneo o trasferta tra luoghi di lavoro, non per il tragitto casa-lavoro; 4) erronea interpretazione dei criteri di calcolo della distanza chilometrica rilevante ai fini della quantificazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la norma invocata sul contenimento della spesa pubblica non opera come divieto diretto per gli enti regionali, ma come disposizione di principio per il coordinamento della finanza pubblica. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui la disciplina speciale del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario può coesistere con il pubblico impiego contrattualizzato e può rilevare per qualifiche, mansioni e trattamento economico. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, in quanto miravano a proporre una diversa interpretazione della disciplina collettiva e dei criteri di calcolo della distanza chilometrica, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella soluzione adottata dalla corte territoriale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore del resistente dichiaratosi antistatario, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010
La disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ma vale come principio di coordinamento della finanza pubblica, senza precludere l'efficacia della disciplina collettiva invocata.
art. 6, comma 20, d.l. n. 78/2010
È richiamato come indice del fatto che il vincolo si colloca nel quadro del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento complessivo della spesa.
art. 54, CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010
La disciplina collettiva è ritenuta applicabile al rapporto e rilevante per il trattamento economico e per l'indennità chilometrica.
23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e 10.6.2014
La disciplina territoriale è considerata dal giudice di merito ai fini della spettanza e del calcolo dell'indennità di percorrenza.
art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa una base per escludere l'applicazione della disciplina collettiva richiamata.
art. 7 bis d.l. n. 120/2021 convertito in l. n. 155/2021
È richiamato dalla ricorrente per sostenere i requisiti di validità degli accordi applicabili ai rapporti di lavoro pubblici, ma la Corte non accoglie tale lettura come ostativa nel caso concreto.
È richiamato quale regola del lavoro pubblico contrattualizzato che prevale per i profili relativi all'inquadramento derivante dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme di contenimento della spesa pubblica, quando formulate come principi di coordinamento finanziario e non come divieti immediatamente operativi, non escludono di per sé l'applicazione della contrattazione collettiva di settore nei confronti degli enti regionali o di altri soggetti indicati dal legislatore.
- Nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato, la presenza di una disciplina collettiva privatistica speciale può essere compatibile con la natura pubblica del rapporto, quando essa incide su qualifiche, mansioni e trattamento economico, senza sovvertire le regole pubblicistiche inderogabili sul rapporto di impiego.
- La censura di legittimità non è ammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto collettivo rispetto a quella motivatamente accolta dal giudice di merito, in assenza di reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Se l'accordo collettivo prevede due criteri temporali distinti per la disciplina del medesimo istituto, il giudice di merito può legittimamente leggere tali criteri come successione di discipline nel tempo, attribuendo efficacia alla regola previgente fino all'operatività della nuova disciplina differita a successiva intesa.
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