Cassazione Civile, Ordinanza n. 11549/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi dovuti a seguito di DM10 rettificativi, relativi al periodo 6/2015-1/2018, con applicazione di somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000. La società aveva proposto opposizione davanti al Tribunale del lavoro, sostenendo l’illegittimità del recupero contributivo e la correttezza del proprio operato; il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, su gravame dell’INPS, ha riformato la decisione e rigettato l’opposizione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006 e del d.m. 24 ottobre 2007 n. 27, lamentando che l’invito a regolarizzare sarebbe stato carente degli elementi richiesti e che, quindi, il successivo disconoscimento dei benefici contributivi sarebbe illegittimo; (2) violazione dell’art. 6, comma 9, d.l. n. 338/1989, dell’art. 8, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007, dell’art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015 e dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, contestando sia il richiamo della Corte d’appello a una precedente decisione tra le stesse parti non passata in giudicato, sia la negata possibilità di regolarizzazione successiva, nonché l’assunto che irregolarità di modesta entità potessero determinare la perdita degli sgravi; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere probatorio sul possesso dei requisiti per il beneficio dovesse gravare sull’INPS e non sulla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, che aveva considerato l’invito a regolarizzare completo e intellegibile e idoneo a riferirsi a specifiche irregolarità contributive. Ha dichiarato inammissibile anche la parte centrale del secondo motivo, osservando che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione sul solo richiamo a una precedente vicenda tra le parti, ma aveva svolto un’autonoma ratio decidendi; nel merito ha ribadito l’orientamento secondo cui, in tema di sgravi contributivi subordinati al DURC, la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’INPS non rende inesigibili le differenze contributive né consente una regolarizzazione ex post fuori dal procedimento eccezionale previsto. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché l’onere di provare i requisiti per beneficiare degli sgravi grava sull’impresa che li invoca. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006
il godimento degli sgravi contributivi è subordinato al possesso del DURC e alla regolarità contributiva; la regolarità è presupposto necessario e costante per l’applicazione del beneficio
richiamato in relazione al procedimento di regolarizzazione e alla disciplina degli sgravi contributivi; la mancata attivazione o il mancato rispetto di tale procedimento non consente una regolarizzazione successiva in ogni tempo
art. 6, comma 9, d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla perdita degli sgravi e sulla rilevanza delle irregolarità contributive
art. 8, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007
richiamato dalla ricorrente in tema di verifica/regolarizzazione della posizione contributiva
art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina amministrativa degli sgravi e della regolarità contributiva
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
norma posta a fondamento dell’avviso di addebito per le somme aggiuntive dovute sui contributi recuperati
l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per fruire degli sgravi contributivi grava sull’impresa che invoca il beneficio
richiamato dalla Corte d’appello per utilizzare argomentazioni tratte da altra decisione tra le parti, senza che ciò esaurisse la propria autonoma motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi subordinati al DURC, la mancanza di preventiva segnalazione dell’irregolarità da parte dell’INPS non rende inesigibili le differenze contributive dovute a fronte degli sgravi fruiti.
- La regolarizzazione 'ex post' non è consentita in via generale e in qualsiasi tempo: è possibile solo nell’ambito del procedimento specifico previsto dalla disciplina di settore, la cui funzione è assicurare la regolarità contributiva continua come presupposto del beneficio.
- Quando si contesta in cassazione un accertamento sulla completezza e intelligibilità dell’invito a regolarizzare o sulla riferibilità della contestazione a specifiche irregolarità contributive, la censura è inammissibile se mira in realtà a rivalutare il fatto e le prove.
- Nei giudizi relativi alla fruizione di benefici contributivi, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge grava sul datore di lavoro o sull’impresa che invoca il beneficio, non sull’INPS.
- Il richiamo, da parte del giudice di merito, ad una precedente decisione tra le stesse parti non esaurisce la motivazione quando la sentenza impugnata contenga una autonoma ratio decidendi sul caso concreto.
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