Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2018 per il recupero di contribuzione previdenziale e assistenziale asseritamente dovuta per gli anni 1982-1991 al dante causa dell’odierno ricorrente. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione ritenendo corretta la notifica delle cartelle e non maturata la prescrizione; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione l’erede deduceva violazione degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., sostenendo che il precedente giudizio di opposizione all’avviso di addebito, instaurato dal dante causa, era stato solo interrotto in appello e poi estinto per mancata riassunzione, senza passare in giudicato, con conseguente permanenza del decorso prescrizionale quinquennale e maturazione della prescrizione prima del preavviso del 3.5.2018.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente perché il precedente giudizio non si era estinto in primo grado, ma aveva avuto una pronuncia di merito; l’estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., ha fatto passare in giudicato la sentenza di primo grado. Ne è derivato che il credito contributivo è divenuto assistito da titolo giudiziale e si è quindi prescritto nel termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., non maturato alla data del preavviso di iscrizione ipotecaria del 2018. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione collegato al precedente giudizio; la Corte ne esclude la decisività alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado nel precedente processo.
Il ricorrente invoca la regola secondo cui la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato dell’atto introduttivo del giudizio; la Corte precisa che nel caso concreto il precedente processo era sfociato in una sentenza di primo grado divenuta irrevocabile per effetto dell’estinzione dell’appello.
L’estinzione del giudizio di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata; nel caso concreto ciò ha determinato il consolidarsi della sentenza di primo grado e il conseguente mutamento del termine di prescrizione.
Quando il credito è assistito da titolo giudiziale passato in giudicato, opera la prescrizione decennale dell’actio iudicati; la Corte la applica al credito contributivo oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione per asserita violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, se si contesta la disciplina della prescrizione, la Corte può verificare d’ufficio anche il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quando tale profilo sia logicamente preliminare rispetto alla questione dedotta e non sia coperto da giudicato interno.
- L’estinzione del giudizio di appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 338 c.p.c.; se il credito è stato accertato con sentenza irrevocabile, il termine di prescrizione applicabile diventa quello decennale di cui all’art. 2953 c.c.
- Per i crediti contributivi o tributari divenuti definitivi per effetto del giudicato, il credito non è più soggetto al termine originario di prescrizione breve, ma alla prescrizione decennale dell’actio iudicati.
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge non può essere accolta quando la soluzione della Corte di merito risulti comunque conforme a diritto, anche se la motivazione necessiti di correzione.
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