Cassazione Civile, Ordinanza n. 11443/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal transito di un dipendente, già inquadrato come operatore scelto nel Corpo forestale dello Stato, nei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana, dove è stato collocato come operatore scelto. Il lavoratore ha sostenuto di avere diritto a un inquadramento superiore, nella categoria C, posizione economica C1, ritenendo non applicabili le tabelle di equiparazione richiamate dall'amministrazione e invocando la corretta corrispondenza tra il profilo di provenienza e quello di destinazione alla luce della disciplina regionale e dei criteri indicati dalla Cassazione nella precedente fase rescindente. Dopo una prima decisione favorevole in parte al lavoratore, un successivo giudizio d'appello aveva rigettato la domanda; la Cassazione, con ordinanza di rinvio, aveva annullato quella decisione chiedendo alla Corte territoriale di compiere la comparazione tra le qualifiche secondo la normativa applicabile. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla non contestazione e del principio di disponibilità delle prove, sostenendo che l'identità delle mansioni tra le due figure fosse pacifica; 2) violazione della normativa regionale e dei principi sul pubblico impiego privatizzato, lamentando che il giudice del rinvio non avesse effettuato la comparazione tra i profili professionali secondo i criteri indicati dalla Cassazione e dalla disciplina richiamata; 3) violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e buon andamento, per la mancata applicazione del criterio funzionale e di parità di trattamento; 4) omessa pronuncia sulle domande subordinate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse attenuta ai limiti e ai criteri fissati dall'ordinanza rescindente. In particolare, il giudice di rinvio non ha svolto la comparazione in diritto tra la qualifica di provenienza e quella di destinazione, ma ha erroneamente addossato al lavoratore l'onere di provare la corrispondenza tra i profili e le mansioni, onere che invece non gli spettava. La Suprema Corte ha ricordato che, nel pubblico impiego privatizzato e nelle ipotesi di mobilità, l'inquadramento deve essere effettuato in astratto, sulla base della posizione posseduta nell'ente di provenienza e della posizione maggiormente corrispondente nell'ente di destinazione, mediante confronto tra declaratorie, mansioni, responsabilità e titoli di accesso. Il primo motivo è stato rigettato perché la pretesa identità tra profili professionali costituisce questione di qualificazione giuridica e non un fatto storico soggetto a non contestazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per il primo, secondo e terzo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per la censura di omessa pronuncia sul quarto motivo.
È stato richiamato nel primo motivo in relazione alla non contestazione delle allegazioni avversarie.
Richiamato per sostenere che fatti non contestati devono ritenersi pacifici; la Corte ha escluso che ciò valga per la qualificazione giuridica dei profili professionali.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme processuali.
La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio di devoluzione e alle statuizioni vincolanti dell'ordinanza rescindente.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa del profilo professionale di provenienza nel Corpo forestale dello Stato.
art. 16 l.r. 23 marzo 1971, n. 7
Richiamato per la disciplina delle attribuzioni dell'agente tecnico.
art. 66 l.r. 23 marzo 1971, n. 7
Richiamato dal ricorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di agente tecnico e commesso.
art. 25 l.r. 21 agosto 1984, n. 52
Richiamato dal ricorrente per l'inquadramento e la corrispondenza dei profili.
art. 5 l.r. 15 maggio 2000, n. 10
Richiamato come criterio per l'inquadramento nelle categorie A, B, C e D del personale regionale.
d.p. n. 9 del 22 giugno 2001
Richiamato per le declaratorie e i criteri di inquadramento del personale regionale.
d.p. n. 10 del 22 giugno 2001
Richiamato per l'ordinamento professionale del personale regionale e degli enti indicati dalla legge regionale n. 10/2000.
art. 65 l.r. n. 16 del 6 aprile 1996
La Corte d'appello lo aveva ritenuto norma di carattere generale sulle attribuzioni del Corpo forestale regionale, non sufficiente da sola a fondare l'inquadramento rivendicato.
art. 77 l.r. n. 16 del 6 aprile 1996
La Corte d'appello ha ritenuto che la tabella di equiparazione ivi prevista rilevi solo ai fini dell'indennità mensile pensionabile, non dell'inquadramento giuridico.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla Corte per affermare che nel pubblico impiego privatizzato l'inquadramento avviene in astratto e non in base a mansioni di fatto difformi.
artt. 30 e 31 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati dalla Corte con riferimento alla mobilità e al criterio di inquadramento del personale trasferito tra amministrazioni.
art. 3 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento.
art. 36 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per contestare il corretto trattamento economico e funzionale.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre violazione del principio di buon andamento e imparzialità.
art. 42 l.r. n. 41/1985
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione all'indennità per il personale del corpo delle foreste che espleta funzioni di polizia.
art. 7 l.r. n. 11/1988
Richiamato dalla Corte d'appello insieme all'art. 42 l.r. n. 41/1985 per l'indennità del personale del corpo delle foreste.
art. 2 l. n. 34/1984
Richiamato come base dell'indennità statale di carattere retributivo, fisso e continuativo recepita dalla disciplina regionale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'inquadramento del dipendente in caso di assunzione, progressione o mobilità va effettuato in astratto, mediante confronto tra le declaratorie normative o contrattuali dei profili di provenienza e di destinazione, senza attribuire rilievo decisivo a mansioni di fatto eventualmente svolte in concreto.
- Quando il giudice di legittimità, con sentenza o ordinanza di rinvio, indica i criteri giuridici da seguire, il giudice di rinvio deve attenersi a tali statuizioni e non può sostituire a esse un diverso criterio di riparto dell'onere probatorio o una diversa impostazione della controversia.
- Nelle controversie sull'equivalenza tra qualifiche di amministrazioni diverse, il lavoratore deve allegare la qualifica posseduta nell'ente di provenienza e quella che ritiene corrispondente nell'ente di destinazione; spetta poi al giudice compiere la comparazione giuridica sulla base della disciplina applicabile.
- Il principio di non contestazione non opera rispetto alla qualificazione giuridica dei profili professionali, perché tale giudizio non integra un fatto storico, ma una valutazione giuridica riservata al giudice.
- Le tabelle o le equiparazioni previste da norme regionali o amministrative per specifiche finalità economiche non possono essere automaticamente utilizzate per l'inquadramento giuridico se la loro portata è circoscritta ad ambiti diversi, come l'attribuzione di una indennità.
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