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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11450/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’addebito, sulla posizione assicurativa territoriale di una società incorporante, degli oneri di rendita INAIL riconosciuta a un lavoratore affetto da mesotelioma pleurico per esposizione ad amianto avvenuta in epoca precedente al rapporto con la società ricorrente. Il lavoratore aveva svolto attività prima presso altra società, poi presso una cooperativa successivamente incorporata dalla ricorrente, che aveva proseguito la medesima attività negli stessi locali e con gli stessi lavoratori. La ricorrente chiedeva di dichiarare illegittimo l’addebito di tali oneri sul proprio tasso specifico aziendale e la restituzione dei maggiori premi versati, sostenendo che nel periodo di lavoro alle proprie dipendenze non vi era stata significativa esposizione ad asbesto e che mancasse un nesso causale tra la patologia e quel periodo. Denunciava inoltre l’erronea applicazione degli artt. 3, 40 e 41 d.P.R. n. 1124/1965, dell’art. 22 MAT e l’errata interpretazione dell’art. 2504-bis c.c. e dell’art. 25 MAT, contestando che la fusione/incorporazione potesse comportare il trasferimento degli oneri della rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini della determinazione del premio INAIL e del tasso specifico aziendale, rileva la potenzialità infortunistica della lavorazione e non il solo rischio effettivo concretamente verificatosi nel singolo periodo di gestione. Ne consegue che gli oneri di rendita possono essere imputati alla PAT della società subentrante anche quando l’esposizione causativa del danno sia avvenuta prima della modifica soggettiva dell’azienda, se la nuova impresa ha proseguito la stessa lavorazione con continuità di locali, personale e attività. Nel caso concreto non era stata provata la cessazione integrale del rischio né un mutamento della lavorazione; pertanto, la decisione di merito che aveva confermato l’addebito era corretta. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 1124/1965

    richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, ma ritenuto correttamente applicato dalla Corte territoriale nel quadro della potenzialità infortunistica della lavorazione

  • art. 40 d.P.R. n. 1124/1965

    richiamato per contestare l’imputazione degli oneri della rendita alla PAT della società subentrante; la Corte lo considera coerente con la logica assicurativa basata sul rischio della lavorazione

  • art. 41 d.P.R. n. 1124/1965

    richiamato insieme agli altri articoli del d.P.R. n. 1124/1965; la Corte conferma la legittimità dell’addebito in base alla continuità della lavorazione

  • art. 22 MAT (Modalità di applicazione della tariffa dei premi)

    invocato dalla ricorrente per negare l’addebito degli oneri di rendita sul proprio tasso; la Corte ne conferma l’applicazione nel senso che il tasso dipende dalla lavorazione e non dalla sola esposizione concreta nel periodo di gestione

  • art. 25 MAT

    richiamato dalla ricorrente in chiave interpretativa; la Corte afferma che il mutamento soggettivo dell’impresa non incide sul calcolo del tasso se la lavorazione resta la stessa

  • art. 2504-bis c.c.

    la Corte esclude che la fusione/incorporazione renda irrilevante il trasferimento degli oneri: la successione societaria non interrompe la continuità dei rapporti e non impedisce l’imputazione degli oneri alla posizione assicurativa della società subentrante

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema INAIL, ai fini della determinazione del premio e del tasso specifico aziendale, non conta il solo rischio effettivamente manifestatosi nel singolo periodo, ma la potenzialità infortunistica della lavorazione assicurata in relazione al tipo di attività e al numero dei lavoratori.
  • Gli oneri delle rendite per infortuni o malattie professionali possono essere imputati alla posizione assicurativa della società subentrante anche se l’esposizione causativa del danno è avvenuta prima della fusione o incorporazione, quando l’impresa prosegue la medesima lavorazione con continuità sostanziale di locali, personale e attività.
  • La modifica soggettiva dell’impresa non incide sul calcolo del tasso INAIL se permane invariata la lavorazione a rischio; per escludere l’addebito occorre dimostrare la cessazione integrale del rischio o il mutamento della lavorazione.
  • Ai fini della ripartizione dell’onere assicurativo INAIL, è irrilevante la mancanza di esposizione significativa nel periodo di rapporto con la società subentrante quando il danno è riconducibile alla stessa lavorazione proseguita senza soluzione di continuità.

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