Cassazione Penale, Sentenza n. 42188/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2, lett. b) c.d.s.), contestando il funzionamento dell'etilometro utilizzato (differenti misurazioni e presunta mancata taratura/omologazione) e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che l'onere di provare l'efficienza dell'apparecchio gravasse sull'Accusa e che le misurazioni contrastanti dimostrassero l'inattendibilità dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'orientamento richiamato dalla difesa sia superato dalla giurisprudenza consolidata secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest fa presumere lo stato di ebbrezza salvo che la difesa fornisca prova specifica e concreta del malfunzionamento (es.: escussione del dirigente addetto ai controlli o produzione del libretto metrologico). Le doglianze sulla apparente discordanza tra le due misurazioni sono state giudicate generiche e, inoltre, entrambe le misure rientravano nella stessa fascia prevista dall'art. 186, co. 2, lett. b). L'eccezione sull'applicabilità dell'art. 131-bis è stata rigettata come infondata: i giudici di merito hanno valutato correttamente l'entità dell'offesa (strada statale, tasso oltre la soglia, sintomi osservati). Sono state inoltre respinte le richieste di attenuanti generiche e di sospensione condizionale della pena, con motivazione basata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato (preveduti precedenti); il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie sanzionatoria per guida in stato di ebbrezza; le misurazioni rientranti nella fascia prevista costituiscono prova della violazione quando corroborate dagli accertamenti strumentali e/o sintomi
D.M. n. 196 del 22/05/1990
Definisce le verifiche tecniche sugli strumenti; la Corte richiede prova concreta delle verifiche (es. libretto metrologico) se la difesa allega malfunzionamento
Prevede disposizioni di attuazione del codice della strada relative ai controlli sugli strumenti di misura; richiamato nel quadro delle verifiche periodiche degli etilometri
nessuna citazione testuale nel dispositivo
La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa è applicabile solo se il fatto risulta di modesto disvalore; i giudici di merito hanno valutato che nel caso concreto non ricorrevano i requisiti
art. 616 Codice di Procedura Penale
nessuna citazione testuale nel dispositivo
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la sanzione accessoria di Euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015
nessuna citazione testuale nel dispositivo
Ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma del codice della strada riguardante verifiche sugli strumenti (autovelox), dando avvio a discussioni interpretative estese anche agli etilometri; la Cassazione ha tuttavia consolidato l'orientamento che lascia all'imputato l'onere di dimostrare il malfunzionamento con elementi specifici
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova rilevante: tocca alla difesa fornire prove concrete e specifiche del malfunzionamento dell'etilometro (es. libretto metrologico, documentazione delle revisioni, escussione del dirigente addetto).
- Contestazioni generiche (richiesta di conoscere solo i dati di omologazione/revisione senza documenti o testimonianze) non sono sufficienti a sfondare la presunzione di affidabilità dello strumento.
- Divergenze tra due misurazioni non determinano automaticamente l'invalidità dell'accertamento, soprattutto se entrambe le rilevazioni ricadono nella stessa fascia sanzionatoria; inoltre una sola misurazione corroborata da sintomi può bastare.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. va valutata concretamente: il giudice può ritenere l'offesa non tenue sulla base del luogo (es. strada statale), del livello alcolemico e dei sintomi osservati; le valutazioni di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se non manifestamente illogiche.
- Per ottenere successo in ricorsi similari è essenziale produrre elementi probatori precisi e documentati sullo stato, la taratura e le verifiche dell'apparecchio, nonché argomentare specificamente sul minor disvalore del fatto rispetto ai criteri di legge.
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