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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14838/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso IVA relativo al periodo d'imposta 2003. La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento, poi definito con accertamento con adesione, con cui l'Amministrazione aveva contestato la detrazione dell'IVA relativa a rimborsi forfetari per danni connessi all'uso di veicoli acquistati da un fornitore, nell'ambito di contratti di fornitura contenenti una clausola di buy back. Secondo l'Ufficio, gli addebiti avevano natura risarcitoria e, quindi, non avrebbero dovuto scontare IVA. La società sosteneva che la domanda di rimborso non mirasse a rimettere in discussione l'adesione, ma a ottenere la restituzione dell'IVA indebitamente versata dal fornitore all'Erario, in un quadro in cui il tributo era stato applicato a una prestazione risarcitoria, con violazione del principio di neutralità dell'IVA. Con il primo motivo denunciava falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997; con il secondo la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 sul termine biennale di rimborso; con il terzo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita carenza motivazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e logicamente compiuta, non apparente né manifestamente illogica. Ha poi respinto congiuntamente i primi due motivi, affermando che la definizione dell'accertamento con adesione rende intangibile non solo l'accordo sulle somme versate, ma anche la pretesa impositiva sottostante, impedendo che si propongano istanze di rimborso che costituiscano una surrettizia forma di impugnazione del rapporto definito. La Corte ha inoltre precisato che la contribuente, nel sostanza, cercava di far valere una pretesa riconducibile al rapporto tributario del fornitore verso l'Erario, non esperibile dal cessionario tramite un'azione surrogatoria in ambito tributario; restano distinti il rapporto di imposta tra emittente ed Erario e il rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e cliente. È stata quindi esclusa anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la giurisprudenza europea che ammette il doppio binario tra rimborso al prestatore e azione civilistica del destinatario contro il prestatore stesso. Sono state liquidate le spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997

    La definizione con accertamento con adesione preclude la contestazione successiva della pretesa tributaria definita e impedisce istanze di rimborso che la rimettano in discussione in via surrettizia.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine biennale per il rimborso è richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva perché ritiene assorbente l'intangibilità del rapporto definito con adesione.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in caso di mancanza, apparenza o manifesta illogicità del percorso argomentativo; qui la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla parte ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per vizi motivazionali/processuali.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la questione era già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in senso conforme ai principi di neutralità ed effettività.

  • art. 2900 c.c.

    Richiamato solo per escludere che il cessionario possa surrogarsi al fornitore per ottenere un rimborso tributario spettante a quest'ultimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La definizione dell'accertamento con adesione rende intangibile la pretesa tributaria sottostante e preclude non solo nuove impugnazioni, ma anche domande di rimborso che ne costituiscano un riesame mascherato.
  • In materia tributaria, il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta verso l'Erario non coincide necessariamente con il soggetto obbligato in rivalsa nei rapporti privatistici: i due rapporti sono distinti e non possono essere confusi.
  • Il cessionario o destinatario della prestazione non può far valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata dal fornitore, se tale diritto spetta al soggetto che ha versato l'imposta all'Erario; resta eventualmente esperibile solo l'azione civilistica di ripetizione nei confronti del fornitore.
  • La nullità della sentenza per vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente o presenti un percorso argomentativo manifestamente illogico; non basta il dissenso della parte sulla soluzione adottata.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto dell'Unione risulti già chiarita da una giurisprudenza europea pertinente e la soluzione nazionale sia compatibile con i principi di neutralità ed effettività dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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