Sentenza n. 1961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive realizzate in un fabbricato sito in zona agricola vincolata paesaggisticamente, nonché la sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro tale ordinanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Salerno, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'ordinanza di demolizione, in ragione della mancata impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza di sanatoria presentata nel corso del giudizio. L'appellante ha dedotto error in iudicando, violazione del d.P.R. n. 380/2001, omesso esame di punti decisivi, travisamento, eccesso di potere giurisdizionale e violazione del giusto procedimento. Ha sostenuto che gli interventi riguardassero opere di manutenzione straordinaria soggette a SCIA, prive di incremento di superficie, volume e carico urbanistico, e comunque suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e la sproporzione dell'ordine di demolizione, assumendo la natura pertinenziale e meramente formale degli abusi, nonché la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione del capo della sentenza relativo all'improcedibilità e l'improcedibilità per la mancata impugnazione del successivo accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente disposto lo stralcio delle note d'udienza e del documento depositati dall'appellante il giorno precedente l'udienza, poiché tardivi ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e privi di adeguata giustificazione; la successiva presentazione, nella stessa data, di una nuova istanza di sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 costituiva una scelta volontaria e non giustificava il deposito tardivo. L'appello è stato dichiarato inammissibile perché non ha censurato il capo autonomo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancata impugnazione del diniego tacito sull'istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo l'appello infondato. Le opere contestate comprendevano la demolizione e ricostruzione del sottotetto con sopraelevazione, modifiche della linea di colmo e della sagoma, aumento volumetrico con creazione di un nuovo volume abitabile, terrazzi estesi lungo le facciate, un porticato, cambio di destinazione d'uso del sottotetto ad abitazione e frazionamento del fabbricato rurale. Tali interventi, per consistenza e impatto urbanistico e paesaggistico, richiedevano il previo permesso di costruire e non costituivano né abusi meramente formali né opere pertinenziali. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, anziché di una SCIA in sanatoria ex art. 37, è stata ritenuta indicativa del riconoscimento della necessità di un titolo edilizio maggiore. Accertata la realizzazione senza titolo di opere soggette a permesso di costruire, l'ordine di demolizione è stato qualificato come atto dovuto e vincolato, non soggetto a comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né a una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'abuso. Quanto alla partecipazione procedimentale, anche ipotizzando l'applicabilità dell'art. 7 della l. n. 241/1990, l'appellante non ha indicato quale concreto contributo avrebbe potuto apportare nel procedimento. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
I termini per il deposito degli atti processuali devono essere rispettati; il deposito tardivo è ammissibile solo in presenza di un'adeguata giustificazione, non ravvisata nel caso concreto.
L'istanza di accertamento di conformità riguarda interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire; la mancata impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza ha reso inammissibile l'appello contro il capo della sentenza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario.
La diversa disciplina della SCIA in sanatoria rispetto all'accertamento di conformità ex art. 36 è stata valorizzata per escludere che le opere fossero riconducibili a interventi soggetti a SCIA.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La nuova istanza di sanatoria presentata il giorno precedente l'udienza non è stata considerata, poiché la relativa documentazione era stata depositata tardivamente.
art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è stata richiamata dall'appellante per sostenere la sanabilità paesaggistica di opere prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale; il giudice non ha accolto tale prospettazione.
Anche ove applicabile agli interventi repressivi edilizi, la garanzia partecipativa non conduce all'annullamento se il privato non indica quale concreto apporto avrebbe potuto fornire nel procedimento.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando non impugna uno specifico capo autonomo della sentenza di primo grado che definisce la sorte della domanda, come la dichiarazione di improcedibilità per mancata impugnazione del diniego tacito di sanatoria.
- Gli interventi edilizi che comportano sopraelevazione, aumento volumetrico, modifica della sagoma o della linea di colmo, realizzazione di nuovi volumi abitabili, terrazzi estesi, porticati e cambio di destinazione d'uso richiedono il previo permesso di costruire e non possono essere qualificati come mera manutenzione straordinaria o opere soggette a SCIA sulla base della sola assenza di aumento del carico urbanistico.
- Una volta accertata la realizzazione senza titolo di opere soggette a permesso di costruire, l'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato: non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'abuso.
- La qualificazione delle opere come abusi meramente formali o pertinenziali è esclusa quando esse determinano un aumento volumetrico, la creazione di un nuovo volume abitabile o un cambio di destinazione d'uso.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l'illegittimità dell'atto se il privato non dimostra quale concreto contributo conoscitivo o difensivo avrebbe potuto apportare nel procedimento.
- Il deposito tardivo di note e documenti processuali non è giustificato dalla presentazione, nella stessa data, dell'atto o dell'istanza cui quei documenti si riferiscono, quando tale presentazione dipende da una scelta volontaria della parte e avrebbe potuto avvenire anteriormente.
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