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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 404/2025 del Tribunale Civile di Venezia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 maggio 2025. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva relativa a 18,66 giorni di ferie residue e 3 giorni di festività soppresse dell’anno scolastico 2018/2019, da calcolarsi secondo il CCNL e maggiorata degli interessi legali. Il ricorso è stato proposto perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la sentenza. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua previa notificazione all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, maggiorate degli interessi legali, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La previa notificazione della sentenza all’Amministrazione è considerata, insieme al passaggio in giudicato, condizione soddisfatta per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione obbligata, secondo le condizioni previste dalla legge.
  • L’omessa esecuzione da parte dell’Amministrazione di una sentenza civile passata in giudicato che impone il pagamento di somme di denaro integra un inadempimento suscettibile di essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • In accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione obbligata, l’esercizio delle funzioni commissariali può essere disposto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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