Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 404/2025 del Tribunale Civile di Venezia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 maggio 2025. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva relativa a 18,66 giorni di ferie residue e 3 giorni di festività soppresse dell’anno scolastico 2018/2019, da calcolarsi secondo il CCNL e maggiorata degli interessi legali. Il ricorso è stato proposto perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la sentenza. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua previa notificazione all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, maggiorate degli interessi legali, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La previa notificazione della sentenza all’Amministrazione è considerata, insieme al passaggio in giudicato, condizione soddisfatta per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione obbligata, secondo le condizioni previste dalla legge.
- L’omessa esecuzione da parte dell’Amministrazione di una sentenza civile passata in giudicato che impone il pagamento di somme di denaro integra un inadempimento suscettibile di essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- In accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione obbligata, l’esercizio delle funzioni commissariali può essere disposto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 78/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →