Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato il 7 febbraio 2025 e notificata all’Amministrazione l’8 gennaio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di 3.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2025. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo altresì l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di 3.000 euro stabilito dal titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha invece respinto la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso esaminato, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori idonei a giustificare il diniego della misura. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e l’eventuale penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura è soggetta a valutazione discrezionale e può essere esclusa per ragioni ostative riferibili alle condizioni della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale da eseguire.
È richiamato per riconoscere rilievo alle condizioni della finanza pubblica quali fatti notori ostativi all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia stato notificato all’amministrazione obbligata, purché l’amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto.
- In presenza dell’inadempimento di un’obbligazione puntualmente definita dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, ove considerabili come fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto l’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
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