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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, n. 84/2024, relativa all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 84/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 marzo 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di euro 2.500,00, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. La domanda è stata proposta perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inerzia del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rovigo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di euro 2.500,00. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro gli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e ha disposto la nomina preventiva del commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari verificate dal giudice ai fini dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era oggetto del giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità per la costituzione e l’utilizzo della Carta elettronica, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell’Amministrazione è passato in giudicato ed è stato previamente notificato all’Amministrazione, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale richiamata dal giudice.
  • L’accertata mancata esecuzione di un giudicato amministrativo o ordinario da parte dell’Amministrazione impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento degli specifici obblighi risultanti dal titolo, fissando un termine per l’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione, l’incarico commissariale non comporta, secondo la decisione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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