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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 343/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 18 dicembre 2025: per la dichiarazione di nullità e/o, in subordine, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti prot. n. 80960 del 14 ottobre 2025 e prot. n. 81200 del 15 ottobre 2025 con i quali è stata rigettata l’istanza di riesame del 7 settembre 2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello sopraindicato; e, indi, per l’integrale esecuzione della predetta sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 343/2024.

Giustizia amministrativa202400451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimenti AGEA di rigetto dell'istanza di riesame relativi alle domande uniche PAC 2015-2022, adottati dopo una precedente sentenza di annullamento per difetto di motivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, che dal 2015 aveva presentato domande uniche per ottenere contributi PAC e l'assegnazione di titoli in numero corrispondente agli ettari ammissibili, aveva ottenuto il riconoscimento di soli 54,64 ettari a fronte di superfici dichiarate superiori a 450 ettari. AGEA aveva rilevato anomalie concernenti il mancato rispetto del carico minimo UBA per ettaro e lo svolgimento dell'allevamento in un comune non limitrofo. La società aveva sostenuto l'erroneità dei conteggi, invocando la disciplina regionale derogatoria sui carichi minimi e la legittimità dell'alpeggio estivo svolto in più comuni, e aveva chiesto il riesame della posizione. Con la precedente sentenza n. 343/2024 il TAR aveva annullato il rigetto dell'istanza di riesame per difetto di motivazione, imponendo ad AGEA di verificare concretamente la sussistenza dei presupposti previsti dal paragrafo 4 della Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 del 3 giugno 2015 e di riesaminare la spettanza dei titoli richiesti. Nel giudizio di ottemperanza, AGEA ha adottato i provvedimenti del 14 e 15 ottobre 2025, sostenendo che la domanda unica 2015 si era ormai consolidata al 30 giugno 2016 e che le anomalie risultanti dai controlli avevano prodotto effetti anche sulle campagne successive. La ricorrente ha impugnato tali atti con motivi aggiunti, deducendone la nullità per violazione ed elusione del giudicato e, in subordine, l'annullamento per violazione degli obblighi di motivazione, dei principi di buon andamento e delle norme europee e nazionali sui pagamenti PAC.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarando nulli per violazione del giudicato i provvedimenti AGEA del 14 e 15 ottobre 2025. La sentenza precedente non imponeva necessariamente il riconoscimento dei maggiori titoli, ma vincolava AGEA a riaprire l'istruttoria sulla domanda del 2015, verificare concretamente l'applicabilità del paragrafo 4 della Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 alla situazione dedotta dalla società e motivare adeguatamente la decisione anche alla luce delle contestazioni sulle anomalie, sulla disciplina regionale e sull'alpeggio. AGEA, invece, si è limitata a richiamare la chiusura del procedimento del 2015, la stabilizzazione della posizione e generici controlli istruttori-amministrativi, riproducendo sostanzialmente il precedente atto già annullato senza svolgere la nuova istruttoria e senza esaminare il punto decisivo indicato dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato ad AGEA di riesaminare la posizione della società per le domande dal 2015 al 2022, chiarire definitivamente l'applicabilità della fattispecie prevista dal paragrafo 4 della Circolare e procedere, se dovuto, al ricalcolo dei premi. Il termine assegnato è di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le domande subordinate di annullamento e inefficacia sono state assorbite; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    È stato richiamato quale rito originariamente utilizzato per ottenere una pronuncia sull'istanza non evasa; il giudizio è stato poi riqualificato in ottemperanza poiché l'istanza aveva il medesimo oggetto di quella già esaminata nel precedente giudizio.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità è stata dichiarata in ragione della violazione del giudicato, quale vizio dell'atto adottato in elusione dell'obbligo conformativo derivante dalla precedente sentenza.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri dedotti dalla ricorrente in relazione all'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il dovere di motivazione imponeva ad AGEA di spiegare concretamente le anomalie riscontrate e le ragioni per cui non fosse applicabile il paragrafo 4 della Circolare; il mero richiamo a controlli automatizzati e alla stabilizzazione della domanda non è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro relativo al buon andamento dell'azione amministrativa.

  • par. 4 Circolare AGEA n. ACIC.2015.276 del 3 giugno 2015

    un numero di titoli pari agli ettari ammissibili che detiene alla data del 15 maggio 2015

    Costituiva il punto specifico sul quale la precedente sentenza aveva imposto ad AGEA una nuova istruttoria e una motivazione concreta, ai fini della verifica della spettanza dei maggiori titoli richiesti.

  • art. 68 Reg. CE n. 73/2009

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • Reg. UE n. 1307/2013

    Costituisce la disciplina europea richiamata per le domande uniche e i pagamenti PAC; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento per difetto di motivazione e impone una nuova valutazione di specifici presupposti, l'amministrazione deve riaprire un'istruttoria effettiva, esaminare i punti indicati dal giudicato e adottare una motivazione concreta e completa; non può limitarsi a riprodurre il precedente diniego con argomenti già ritenuti insufficienti.
  • Sussiste violazione o elusione del giudicato quando il nuovo provvedimento, anziché conformarsi all'effetto conformativo della sentenza, cristallizza la situazione pregressa sulla base della mera chiusura del procedimento originario e omette di verificare il presupposto sostanziale che il giudice aveva imposto di accertare.
  • Il richiamo generico a controlli istruttori o automatizzati non soddisfa l'obbligo di motivazione quando il privato abbia contestato specificamente le anomalie rilevate e la decisione giudiziale abbia imposto di chiarirne la concreta incidenza sulla spettanza del beneficio.
  • L'accoglimento dell'azione di ottemperanza per violazione del giudicato non implica necessariamente il riconoscimento diretto della prestazione economica richiesta: il giudice può ordinare all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria e di decidere nuovamente nel rispetto dei vincoli conformativi stabiliti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiudizio di ottemperanza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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