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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che aveva ordinato l’accredito di € 1.000,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2021 e il 2023. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma stabilita nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti ad altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, giustificassero nella fattispecie il mancato riconoscimento della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto del giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR la applica per ordinare l’esecuzione del giudicato e per valutare la domanda di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora (cd. astreinte)

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concessione e quantificazione sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le ragioni ostative all’adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito sono stati oggetto dell’obbligo conformativo da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per riconoscere rilievo, ai fini della mancata concessione dell’astreinte, a circostanze ritenute fatti notori, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e risulta ineseguito, il giudice deve ordinare all’Amministrazione di conformarsi al contenuto specifico della pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione obbligata e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma non costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti e delle ragioni ostative, considerando le peculiarità del debitore pubblico e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
  • Nel valutare la concessione dell’astreinte contro una pubblica amministrazione, la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono assumere rilievo come ragioni ostative, anche in quanto fatti notori, tali da giustificare il rigetto della domanda di penalità pur in presenza dell’accertato inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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