Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 90/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 19 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 1.500,00, in relazione alla durata del servizio. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso, constatando l’inadempimento non contestato dell’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di € 1.500,00. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica, come stabilito dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia stato notificato all’Amministrazione, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge.
  • In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito e di un inadempimento non contestato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di conformarsi puntualmente al contenuto della pronuncia entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, indicando anche un successivo termine per l’esecuzione commissariale.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali può essere disposto senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.