Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24073/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per crediti di fine rapporto. Il tribunale, poi confermato in appello, revocava il decreto ingiuntivo e compensava il credito del lavoratore con un controcredito della società per i danni causati dal dipendente in un incidente stradale avvenuto mentre conduceva un mezzo aziendale, durante la notte e su un tratto rettilineo, con perdita di controllo del veicolo. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 30 del CCNL per errato riparto dell'onere della prova; con il secondo lamentava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di motivazione in relazione al pagamento che sarebbe stato eseguito dalla compagnia assicurativa. Sosteneva inoltre, in fatto, che l'incidente fosse stato causato da un difetto del rimorchio e che tale circostanza non fosse stata adeguatamente considerata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che dalla sentenza impugnata emergesse, in modo sufficiente, che era pacifico il fatto della perdita di controllo del mezzo da parte del lavoratore su un tratto rettilineo e che ciò integrava una responsabilità del medesimo; al contrario, non vi era prova del dedotto difetto del rimorchio. Ha quindi condiviso la valutazione di merito della Corte territoriale, ritenendo adempiuto l'onere probatorio del datore di lavoro sulla responsabilità del sinistro e sul correlato credito risarcitorio, idoneo a compensarsi con il credito del lavoratore, poi estinto per l'assorbente superiorità del controcredito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché mancava prova del pagamento dell'assicurazione e, comunque, la questione non incideva sul regime di responsabilità del lavoratore così come accertato; inoltre, parte della copertura era comunque esclusa con riferimento al rimorchio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 ccnl

    La censura sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta infondata perché, in base agli accertamenti di merito, il datore aveva comunque fornito la prova della responsabilità del lavoratore nel sinistro e del conseguente credito risarcitorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato escluso perché la questione del pagamento dell'assicurazione non era decisiva rispetto all'accertata responsabilità del lavoratore e, comunque, difettava prova del pagamento stesso.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto, cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore abbia perso il controllo di un mezzo aziendale affidatogli in circostanze incompatibili con un guasto dimostrato, può ritenersi provata la sua responsabilità per il sinistro e il correlato credito risarcitorio del datore di lavoro.
  • La contestazione sulla ripartizione dell'onere della prova non può condurre all'accoglimento del ricorso se la motivazione della decisione impugnata consente di desumere che la prova della responsabilità del debitore sia stata comunque raggiunta dal creditore.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è infondato quando il fatto dedotto come decisivo non risulta provato e, in ogni caso, non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'eventuale pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore non esclude, di per sé, la responsabilità del soggetto ritenuto autore del danno, se la copertura non risulta dimostrata o è solo parziale rispetto al danno accertato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.