Sentenza del 11/08/2016 n. 16956 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Impugnazione di atto impositivo - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità nei limiti del giudicato formatosi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento. La CTR aveva ritenuto che, a seguito dell'estinzione per omessa riassunzione del giudizio di rinvio, l'avviso di accertamento non potesse essere posto integralmente a base della riscossione e che l'Ufficio avesse iscritto a ruolo anche importi già annullati nei precedenti gradi di giudizio. L'Agenzia ha sostenuto, invece, di avere iscritto a ruolo soltanto le riprese non travolte dal giudicato formatosi nella sentenza di cassazione con rinvio, comprese quelle relative alla dichiarazione integrativa e all'indennità sostitutiva per ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse ricostruito erroneamente l'oggetto del giudizio. L'estinzione del giudizio di rinvio non elimina gli effetti delle statuizioni di merito già passate in giudicato: l'avviso di accertamento diviene definitivo solo nei limiti delle parti non annullate o non coperte da giudicato contrario. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva correttamente iscritto a ruolo le otto riprese oggetto di dichiarazione integrativa e quella relativa all'indennità sostitutiva per ferie, in quanto non risultavano definitivamente annullate. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati assorbiti; il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società contro la cartella. La società è stata condannata al pagamento di 22.000 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
conservano efficacia ... tutte le statuizioni di merito su cui ... si sia formato il giudicato
L'estinzione del processo non travolge le decisioni di merito già divenute definitive, anche solo parzialmente. L'atto impositivo può quindi essere riscosso esclusivamente nei limiti risultanti dal giudicato formatosi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2
Disciplina gli effetti del giudizio di rinvio nel processo tributario; il thema decidendum del rinvio resta delimitato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.
Riguardano gli effetti della cassazione con rinvio e dell'estinzione del giudizio di rinvio, da coordinare con la conservazione delle statuizioni coperte da giudicato.
Legge n. 413 del 1991, art. 37
Norma richiamata in relazione alla dichiarazione integrativa e alla franchigia applicabile alle riprese fiscali oggetto di accertamento.
D.L. n. 269 del 1992, art. 3, comma 2
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina applicabile alla quantificazione della franchigia e dell'imposta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Invocato dalla società contribuente per contestare la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 6 e 7
Richiamati dalla società in materia di sanzioni tributarie, esimenti e principio di gradualità; le relative censure sono state dichiarate inammissibili.
Art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento dell'onere del ricorrente di indicare con precisione il vizio denunciato, senza rimettere alla Corte la scelta del motivo di impugnazione.
Massime di principio
- L'estinzione di un giudizio tributario non cancella automaticamente gli effetti delle sentenze di merito già passate in giudicato: occorre individuare quali capi siano rimasti definitivamente annullati e quali, invece, siano divenuti definitivi a favore dell'Amministrazione.
- In caso di cassazione con rinvio non riassunto, l'Ufficio può procedere alla riscossione delle sole pretese non coperte da una pronuncia definitiva sfavorevole; non può ignorare il giudicato parziale, ma neppure deve rinunciare alle riprese rimaste valide.
- Il ruolo e la cartella devono essere verificati confrontandoli con l'esito complessivo del processo precedente, distinguendo ogni singola ripresa a tassazione e il relativo effetto del giudicato.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono indicare con precisione la norma violata, il vizio denunciato e gli atti rilevanti; motivi generici o non autosufficienti sono inammissibili.
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