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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21507/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due cartelle di pagamento e da un avviso di intimazione emessi per tributi relativi ad annualità pregresse. Il giudice tributario di merito aveva accolto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata in appello, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrata la tempestività della notificazione: in sostanza, l'appellante non avrebbe depositato la documentazione idonea ad asseverare la data di spedizione dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali civili e tributarie (artt. 149 e 327 c.p.c.; artt. 16, 20, 49 e 51 d.lgs. n. 546/1992), sostenendo che l'appello era stato ricevuto dalla controparte dopo la scadenza del termine utile ma spedito entro il termine, e che la prova della spedizione era stata prodotta in giudizio mediante copia della ricevuta rilasciata dall'agente postale. Contesta quindi la statuizione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza della distinta di spedizione recante timbro postale.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito della censura sulla tempestività dell'appello, perché rileva d'ufficio un vizio processuale del ricorso per cassazione: il ricorso è dichiarato improcedibile. La Corte osserva che la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notifica né altra documentazione idonea a dimostrarne la notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in caso di notifica via PEC. Poiché la controparte non si è costituita, non opera alcuna sanatoria. La Corte richiama la giurisprudenza sulla necessità del deposito del messaggio PEC in formato .eml o .msg e della prova della notifica della sentenza; richiama anche il principio secondo cui, in mancanza di copia autentica della sentenza e della relata, il ricorso può ritenersi procedibile solo se la tempestività emerge comunque dal collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso, ma nel caso concreto tale prova di resistenza manca. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 149 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla notificazione

  • art. 327 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione al termine di impugnazione

  • artt. 16, 20, 49 e 51 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente come norme processuali del giudizio tributario

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla sentenza di merito per sostenere la mancanza di documentazione idonea alla verifica della tempestività dell'appello

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone il deposito della sentenza impugnata e della relata di notificazione; la sua omissione, quando la sentenza sia stata notificata via PEC, comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la mancata produzione possa essere recuperata dal controricorrente se costui non si costituisce

  • art. 372 c.c.

    richiamato nel testo come norma non idonea a consentire la tardiva produzione del documento mancante

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato come riforma processuale che incide sulla disciplina dell'improcedibilità nel giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sia stata notificata a mezzo PEC, deve depositare unitamente al ricorso la prova documentale di tale notificazione; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notificazione della sentenza costituisce un fatto processuale che impegna la parte ricorrente secondo un principio di autoresponsabilità, facendo sorgere l'onere di produrre la relativa documentazione nei termini di legge.
  • La mancata costituzione degli intimati non sana l'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata né consente di recuperare successivamente il documento mancante.
  • L'ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione va verificata sin dal deposito dell'atto: se dagli allegati non emerge la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve, il ricorso è improcedibile.
  • Nel processo tributario, la contestazione della tempestività dell'appello può ruotare attorno alla prova della data di spedizione e del rispetto dei termini, ma in cassazione la questione può restare assorbita se manca la prova della notificazione della sentenza impugnata al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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