Cassazione Civile, Ordinanza n. 26108/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa sulla base di due decreti ingiuntivi, nella quale erano intervenuti anche altri creditori. La società esecutata propose opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, dopo un accordo intervenuto nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi e la sottoscrizione di un verbale di conciliazione giudiziale con il creditore procedente, i titoli esecutivi di quest'ultimo erano venuti meno, con conseguente caducazione del pignoramento e inefficacia degli atti esecutivi successivi. Il tribunale rigettò l'opposizione e la corte d'appello confermò, ritenendo che la revoca del titolo per conciliazione giudiziale, cioè per rinuncia volontaria del creditore procedente, non impedisse la prosecuzione dell'esecuzione in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Nel ricorso per cassazione la società opponente dedusse: (1) violazione degli artt. 474, 499, 500, 525, 526, 615, 617 e 629 c.p.c., sostenendo che la sopravvenuta caducazione del titolo originario, anteriore agli interventi, avrebbe dovuto comportare l'improseguibilità dell'esecuzione anche per i creditori intervenuti; (2) in subordine, violazione delle medesime norme sotto il profilo processuale; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese; (4) violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. per motivazione carente sul punto delle spese e per l'affermazione che l'appellante avrebbe dovuto desistere dall'impugnazione nonostante un mutamento giurisprudenziale. In memoria la ricorrente chiese anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso per cassazione: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 9 luglio 2019, non notificata, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. era applicabile e, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non operava la sospensione feriale. Il ricorso, notificato il 23 gennaio 2020, è stato quindi considerato oltre il termine di decadenza. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione proposto dalla debitrice per contestare la persistenza del diritto a procedere in executivis.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per sostenere l'illegittimità della prosecuzione dell'esecuzione e il difetto di tutela degli atti esecutivi successivi.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'estinzione del processo esecutivo e sulla caducazione degli atti esecutivi.
Richiamato in relazione alla necessità di un valido titolo esecutivo per la prosecuzione dell'esecuzione forzata.
Richiamato con riferimento all'intervento dei creditori nella procedura esecutiva.
Richiamato con riferimento agli effetti dell'intervento dei creditori e alla prosecuzione dell'esecuzione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di presupposti per la prosecuzione della procedura esecutiva.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto delle norme sull'espropriazione e sugli effetti dell'intervento.
Richiamato per contestare la condanna alle spese e la mancata applicazione del criterio della soccombenza in senso diverso.
Richiamato per lamentare il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese di lite.
Richiamato in relazione alla pretesa carenza motivazionale sulla regolazione delle spese.
Applicato per affermare il termine semestrale di impugnazione della sentenza non notificata, ritenuto decorso al momento della notificazione del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria della ricorrente.
Richiamato per escludere che la Corte dovesse attivare il contraddittorio prima di rilevare l'inammissibilità processuale del ricorso.
Richiamato per affermare che non era configurabile una violazione del contraddittorio su una questione di rito rilevabile d'ufficio.
Richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per sottolineare il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. a fondamento della gestione del processo secondo ragionevole durata.
Interpretato nel senso che le cause di opposizione all'esecuzione non sono soggette a sospensione feriale dei termini processuali, e ciò vale anche per il termine per ricorrere in cassazione.
Richiamato per la disciplina della sospensione feriale, letta in combinazione con l'esclusione prevista per le opposizioni all'esecuzione.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12
Richiamato quale norma ordinamentale che esclude la sospensione feriale per i procedimenti di opposizione all'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è rilevabile d'ufficio anche senza preventiva interlocuzione delle parti quando la questione è puramente processuale e attiene ai presupposti di ammissibilità del ricorso.
- Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali; tale esclusione opera per l'intero procedimento, compreso il termine per proporre ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è prima facie inammissibile o tardivo, è superflua l'integrazione del contraddittorio, poiché ciò determinerebbe solo un aggravio di tempi e spese senza utilità per la tutela del diritto di difesa.
- La sopravvenuta cessazione della procedura esecutiva allegata in memoria non rileva, se il ricorso è già inammissibile per tardività e la Corte non può entrare nel merito delle censure.
- La regolazione delle spese di lite e l'eventuale compensazione restano assorbite quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per decadenza processuale.
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