Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
A seguito della richiesta della Questura di convalida del trattenimento di un cittadino cileno in un CPR, finalizzato all'esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione, il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento con provvedimento molto sintetico, limitandosi a richiamare le ragioni indicate dall'autorità di polizia e ritenendo irrilevanti le difese dell'interessato. Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: la prima per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del T.U. immigrazione, assumendo che il giudice non avesse verificato i presupposti legali del trattenimento e delle eventuali misure meno coercitive; la seconda per omessa o apparente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il decreto di convalida fosse sostanzialmente privo di motivazione autonoma. Il Ministero dell'Interno e la Questura non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, ravvisando nel provvedimento impugnato un vizio di motivazione apparente: il Giudice di Pace si era limitato a un richiamo delle ragioni della Questura, senza spiegare perché le condividesse e senza confrontarsi con le difese del trattenuto. Conseguentemente ha accolto il ricorso e ha cassato senza rinvio il decreto di convalida, poiché nel frattempo era ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. Quanto alle spese, non ha disposto una regolazione in favore o contro l'Amministrazione statale, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 14 T.U. immigrazione quale base normativa del provvedimento di espulsione e del successivo trattenimento
la Corte richiama la necessità di verificare i presupposti legali del trattenimento e la possibilità di misure meno coercitive, ma decide il caso sulla carenza di motivazione del decreto di convalida
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del provvedimento per omessa o apparente motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
art. 12 preleggi
usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
indicato come norma per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per individuare il giudice competente a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione in caso di cassazione senza rinvio
la Corte afferma che non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale nel senso di imporre la condanna alle spese in favore dello Stato
richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In sede di legittimità è censurabile non la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Un provvedimento giurisdizionale è affetto da motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché si limita a recepire acriticamente le ragioni di una parte senza autonomo vaglio delle difese contrapposte.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni che giustificano la restrizione della libertà personale e del confronto con le contestazioni difensive dell'interessato.
- Quando, per effetto del decorso del termine legale, non sia più possibile provvedere alla convalida, l'accoglimento del ricorso avverso il decreto di convalida comporta la cassazione senza rinvio.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e controparte è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.
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