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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

A seguito della richiesta della Questura di convalida del trattenimento di un cittadino cileno in un CPR, finalizzato all'esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione, il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento con provvedimento molto sintetico, limitandosi a richiamare le ragioni indicate dall'autorità di polizia e ritenendo irrilevanti le difese dell'interessato. Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: la prima per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del T.U. immigrazione, assumendo che il giudice non avesse verificato i presupposti legali del trattenimento e delle eventuali misure meno coercitive; la seconda per omessa o apparente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il decreto di convalida fosse sostanzialmente privo di motivazione autonoma. Il Ministero dell'Interno e la Questura non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, ravvisando nel provvedimento impugnato un vizio di motivazione apparente: il Giudice di Pace si era limitato a un richiamo delle ragioni della Questura, senza spiegare perché le condividesse e senza confrontarsi con le difese del trattenuto. Conseguentemente ha accolto il ricorso e ha cassato senza rinvio il decreto di convalida, poiché nel frattempo era ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. Quanto alle spese, non ha disposto una regolazione in favore o contro l'Amministrazione statale, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato insieme all'art. 14 T.U. immigrazione quale base normativa del provvedimento di espulsione e del successivo trattenimento

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    la Corte richiama la necessità di verificare i presupposti legali del trattenimento e la possibilità di misure meno coercitive, ma decide il caso sulla carenza di motivazione del decreto di convalida

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del provvedimento per omessa o apparente motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 142 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    indicato come norma per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione in caso di cassazione senza rinvio

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale nel senso di imporre la condanna alle spese in favore dello Stato

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è censurabile non la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Un provvedimento giurisdizionale è affetto da motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché si limita a recepire acriticamente le ragioni di una parte senza autonomo vaglio delle difese contrapposte.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni che giustificano la restrizione della libertà personale e del confronto con le contestazioni difensive dell'interessato.
  • Quando, per effetto del decorso del termine legale, non sia più possibile provvedere alla convalida, l'accoglimento del ricorso avverso il decreto di convalida comporta la cassazione senza rinvio.
  • Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e controparte è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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