Cassazione Penale, Ordinanza n. 15591/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di una conducente per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputata, articolava cinque motivi: 1) si censurava il rigetto delle doglianze di appello relative alla mancata acquisizione del libretto metrologico dell'etilometro, ritenuto necessario per verificare la regolare revisione dello strumento; 2) si lamentava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per acquisire tale documentazione; 3) si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che l'occasionalità della condotta fosse stata svalutata; 4) si deduceva il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 5) si censurava la conferma di una pena ritenuta eccessiva. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che non era stata allegata alcuna concreta evidenza di difetto di omologazione o di revisione dell'etilometro e che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo sia sul diniego delle attenuanti e dei benefici, sia sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sul libretto metrologico e sulla rinnovazione istruttoria erano meramente reiterative e non si confrontavano con la motivazione d'appello, la quale aveva ritenuto sufficiente la prova della regolare omologazione e revisione dell'etilometro e aveva escluso la necessità di ulteriori acquisizioni. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale, trattandosi di valutazioni discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate. Infine ha considerato non censurabile in sede di legittimità la quantificazione della pena, giustificata dall'elevatissimo tasso alcolemico e dalla pericolosità della condotta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, co. 2, lett. c) e sexies, d.lgs. n. 285/1992
norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto la condanna era fondata sull'esito dell'alcoltest
la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è eventuale e subordinata all'incompletezza dell'istruzione di primo grado e all'impossibilità di decidere allo stato degli atti
art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495
prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; tali dati, però, non devono essere necessariamente prodotti dall'accusa se la difesa non allega elementi concreti di vizio o inattualità dei controlli
criteri per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini del giudizio sulle attenuanti e sulla pena
disciplina il giudizio prognostico per la sospensione condizionale della pena
richiamato per sottolineare l'autonomia del giudizio prognostico sulla sospensione condizionale rispetto ai limiti normativi richiamati dalla difesa
Massime di principio
- Nel giudizio per guida in stato di ebbrezza, l'accusa deve provare l'omologazione e la regolare revisione dell'etilometro solo se la difesa abbia assolto un concreto onere di allegazione circa specifici vizi dello strumento, errori di metodo o assenza/inattualità dei controlli prescritti.
- La mera richiesta di acquisire il libretto metrologico o la generica contestazione della difettosità dell'apparecchio non è sufficiente a spostare sull'accusa l'onere di dimostrare puntualmente i controlli sullo strumento.
- L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, salvo che la difesa dimostri elementi concreti idonei a incrinare l'affidabilità del risultato.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è misura eccezionale e discrezionale, consentita solo quando l'istruttoria di primo grado sia incompleta e il giudice non possa decidere allo stato degli atti.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e ancorato a elementi rilevanti ex art. 133 c.p., anche solo a uno solo tra quelli valorizzati dal giudice di merito.
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato è congrua.
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