Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato. I ricorrenti deducono un unico motivo, articolato come vizio di motivazione, lamentando difetti e contraddittorietà della motivazione sui punti già prospettati nei motivi di appello. Nel testo è richiamata anche la contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, già escluse dal giudice di appello in ragione della gravità e dell'abitualità delle condotte, con conferma anche del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Rileva che l'unica doglianza è manifestamente infondata, perché si fonda su asseriti vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato, e perché ripropone censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di appello. Conferma quindi la valutazione di non concedere la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e le attenuanti generiche, sulla base della gravità e dell'abitualità delle condotte. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità e l'abitualità delle condotte poste in essere dagli imputati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su un vizio di motivazione è inammissibile quando contesta difetti o contraddizioni della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato.
- È manifestamente infondata la censura che si limiti a riproporre motivi già esaminati e disattesi dal giudice di appello con argomentazioni giuridiche corrette.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti elementi di gravità e abitualità incompatibili con il riconoscimento della causa di non punibilità.
- Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando la gravità del fatto e la reiterazione o abitualità delle condotte, e tale valutazione è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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