Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata disposta alcuna modificazione del trattamento sanzionatorio impugnato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello emessa in sede esecutiva, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 c.p., limitatamente alla rideterminazione della pena finale a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio fosse stato rideterminato in modo non corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, richiamando il principio per cui, nel procedimento ex art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione, non può modificare in senso peggiorativo o migliorativo la specie e la misura della pena inflitta in concreto per la violazione più grave, potendo soltanto intervenire sugli aumenti per i reati satellite nell'ambito dell'art. 81 c.p.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, nel calcolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione può incidere sugli aumenti per i reati satellite, ma non può alterare la pena base relativa al reato più grave individuato in concreto dal giudice della cognizione.
Disciplina il potere del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati separatamente giudicati e di rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole nei limiti consentiti dalla pena già inflitta.
È richiamato per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo ex art. 671 c.p.p. il giudice, quando riconosce la continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili, deve assumere come violazione più grave quella sanzionata con la pena più grave inflitta in concreto in cognizione.
- La pena riferita al reato più grave non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione né in senso peggiorativo né in senso migliorativo; il suo potere si limita alla rideterminazione degli aumenti per i reati satellite.
- Le censure che contestano la rideterminazione della pena finale, se contrarie a tale vincolo, sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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