Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un appello proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Livorno che aveva irrogato una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L'impugnazione è stata poi convertita in ricorso per cassazione, poiché la sentenza era inappellabile. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto inammissibile de plano perché proposto da soggetto non legittimato: in particolare, il difensore che ha sottoscritto l'atto non era abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È stato inoltre escluso che la qualificazione originaria come appello potesse salvare l'impugnazione, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di eludere le norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando la carenza di legittimazione del difensore non iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto anche il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
deve essere dichiarato inammissibile de plano
consente la declaratoria immediata di inammissibilità quando il ricorso sia proposto da soggetto non legittimato, senza necessità di trattazione ulteriore.
il principio di conservazione del mezzo di impugnazione
non può essere invocato per derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue [...] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
Corte cost. sent. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può sanare l'uso di un mezzo di impugnazione proposto in violazione delle regole che ne disciplinano legittimazione e forma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza di merito è inappellabile e l'atto viene convertito in ricorso per cassazione, restano comunque fermi i requisiti di legittimazione del difensore per il giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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