Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 533 c.p.p. e all'art. 76, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In concreto, contestava: 1) la regolarità del decreto di citazione e del giudizio, sostenendo che l'indicazione del giudice competente sarebbe stata viziata; 2) la sussistenza del reato collegato all'omesso versamento della cauzione, deducendo di non aver avuto disponibilità economiche per adempiere; 3) la valutazione probatoria, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che le censure sono in parte manifestamente infondate e in parte mirano a una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre, esse ripropongono questioni già adeguatamente disattese dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito è stata quindi confermata; in particolare, è stata ritenuta corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui: l'indicazione del giudice nel decreto di citazione va riferita all'organo giudicante e non alla persona fisica del magistrato; il mutamento della persona fisica del giudice non incide sulla validità dell'atto quando ufficio, data, ora e aula siano stati correttamente indicati; l'inerzia nel pagamento della cauzione integra il fatto tipico di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 e consente di desumere anche il dolo; non è stata provata una concreta impossibilità economica di adempiere, essendo emerso un sostegno familiare sufficiente anche per somme superiori alla cauzione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma processuale la cui violazione sarebbe derivata dall'asserita irregolarità del decreto di citazione; la Corte non ravvisa nullità rilevante in relazione al mutamento della persona fisica del giudice quando l'organo giudicante sia comunque correttamente individuato.
Invocato dal ricorrente per sostenere una nullità; la Corte esclude che i profili dedotti integrino nullità deducibile in cassazione, trattandosi di doglianze infondate o volte a rivalutare il merito.
Richiamato quanto al tema della prova della responsabilità; la Corte ribadisce che le censure, nella sostanza, tendono a una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
art. 552, comma 1, lett. d), c.p.p.
L'indicazione del giudice competente nel decreto di citazione va intesa come individuazione dell'ufficio/organo giudicante e non della persona fisica del magistrato.
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'inerzia nel versamento della cauzione integra il fatto materiale del reato e, in assenza di attivazione per chiedere dilazioni o dimostrare impossibilità assoluta, depone anche per la sussistenza dell'elemento soggettivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze di merito.
- L'indicazione del giudice competente nel decreto di citazione deve essere riferita all'organo giudicante, sicché il mutamento della persona fisica del magistrato non determina invalidità dell'atto se ufficio, data, ora e luogo dell'udienza risultano correttamente indicati.
- In relazione all'obbligo di versamento della cauzione previsto dalla disciplina di prevenzione, l'inerzia dell'obbligato può integrare sia l'elemento materiale sia quello soggettivo del reato, quando non sia allegata e provata una concreta impossibilità assoluta di adempiere.
- La mera allegazione di difficoltà economiche non è sufficiente a escludere la responsabilità se dagli atti risulta che l'interessato abbia avuto disponibilità di aiuti economici idonei a soddisfare l'obbligo o comunque superiori all'importo dovuto.
- Le questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito non possono essere riproposte in cassazione senza una critica puntuale della motivazione impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale necessaria, salvo sussistano cause di esonero.
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