Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., concedendo invece la detenzione domiciliare. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il mancato riconoscimento della misura alternativa richiesta. La Corte rileva però che le censure si risolvono in doglianze di fatto, sono aspecifiche e manifestamente infondate, perché il giudice di sorveglianza aveva fondato il diniego su precedenti giudiziari e di polizia anche recenti, gravità del fatto, valutazione negativa della personalità, condizioni di salute incompatibili con attività lavorativa o di volontariato risocializzante, collegamenti con la criminalità organizzata e assenza di revisione critica.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
È la misura alternativa richiesta dalla condannata; il diniego del suo riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal tribunale di sorveglianza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione, non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei presupposti di fatto già apprezzati dal tribunale di sorveglianza.
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizza in modo unitario precedenti penali e di polizia, gravità del fatto espiando, negatività della personalità, collegamenti con ambienti criminali e mancanza di concreta revisione critica.
- La concessione di una misura alternativa più contenuta, quale la detenzione domiciliare, non implica di per sé l'obbligo di concedere anche l'affidamento in prova, ove il giudice ravvisi elementi ostativi specifici alla maggiore apertura trattamentale richiesta.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la contestazione meramente generica dell'iter argomentativo del giudice di sorveglianza è causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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