Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, a sua volta reiettivo della richiesta di sospensione o revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro. Le doglianze erano costruite in riferimento agli artt. 297, comma 5, cod. proc. pen. e 95 disp. att. cod. proc. pen., ma la Corte ha rilevato che erano formulate in assenza di interesse, poiché miravano a ottenere affermazioni di principio prive di effetti concreti favorevoli per il ricorrente. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, non veniva in rilievo il tema della contestuale applicazione di misure di sicurezza e misure cautelari, poiché l'esecuzione della misura di sicurezza risultava già sospesa sine die per l'esecuzione della pena dell'ergastolo definitivamente irrogata.
Norme richiamate
art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di sospensione o revoca della misura di sicurezza, ma ritenuto non utile alla decisione perché la censura era priva di interesse concreto nel caso di specie.
art. 95 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha valorizzato un autonomo contenuto decisorio, ritenendo comunque il motivo inammissibile per difetto di interesse.
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo violazioni di legge o vizi motivazionali, sia proposto in assenza di interesse concreto e attuale, cioè quando tende soltanto a ottenere enunciazioni di principio prive di utilità pratica per il ricorrente.
- La verifica dell'interesse a ricorrere richiede che l'eventuale accoglimento del motivo sia idoneo a produrre un effettivo vantaggio processuale o sostanziale; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando la misura di sicurezza risulti comunque sospesa per l'esecuzione di una pena definitiva incompatibile sul piano pratico con la sua esecuzione, la doglianza relativa alla disciplina del rapporto tra misure cautelari e misure di sicurezza può difettare di rilevanza concreta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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