Cassazione Civile, Sentenza n. 23743/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il pagamento di prestazioni professionali rese in favore della società per l'anno 2007 mediante decreto ingiuntivo. La società oppose l'ingiunzione sostenendo che il compenso era già stato corrisposto o comunque che la scrittura privata prodotta non era datata come indicato (data originaria 10.1.2006 con correzione a mano). Il Tribunale di Macerata e successivamente la Corte d'Appello di Ancona hanno ritenuto che la scrittura non fosse stata effettivamente redatta nella data originaria e che, in base ad altri elementi (correzione manoscritta della data, contenuto del contratto di fideiussione e importi effettivamente pagati), il compenso per il 2007 fosse stato corrisposto; Martorelli ha impugnato la decisione in Cassazione lamentando errata valutazione della prova della data, uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e contraddittorietà della motivazione rispetto all'esistenza o meno del pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la data della scrittura privata poteva essere accertata con ogni mezzo e che, nella fattispecie, gli elementi noti (correzione a penna della data, contenuto dettagliato del contratto di fideiussione, discrepanze tra l'importo pagato e la percentuale indicata nella scrittura) giustificavano la conclusione sulla non veridicità della data originaria e sull'avvenuto pagamento. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, e che il riconoscimento della sottoscrizione prova la provenienza del documento ma non la corrispondenza della data o del contenuto intrinseco. Non si è provveduto sulla regolamentazione delle spese processuali perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è inoltre indicato l'adempimento relativo al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta
La Corte ha richiamato che il riconoscimento della sottoscrizione attribuisce probatio plena solo in ordine alla provenienza del documento e non in relazione alla veridicità del contenuto intrinseco, ivi compresa la data, che può essere contestata e provata con ogni mezzo
Disciplina l'accertamento della data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La norma non è pertinente perché nel caso la scrittura privata era intercorsa tra le parti; quindi l'accertamento della data è rimesso alla prova tra le parti e non alla disciplina prevista per i terzi
Regola i requisiti delle presunzioni semplici, richiedendo gravità, precisione e concordanza
La Corte ha ricordato che la verifica della sussistenza di tali requisiti è attività di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo omissione di fatto decisivo
Norma citata in relazione alle regole probatorie in generale
Riferimento alle disposizioni civili in tema di prova e presunzioni, usato per inquadrare le contestazioni sulla prova
Principi sull'apprezzamento della prova e sulla valutazione delle fonti di prova
La Corte ha affermato che la formazione del convincimento e la valutazione della maggior o minor attendibilità delle prove rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito
art.360 c.p.c. (comma 1, nn.3 e 5)
Indica i limiti del sindacato di legittimità della motivazione e delle questioni di fatto e di diritto
La Cassazione ha applicato i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla motivazione, precisando che non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale istruttorio e delle inferenze logiche, salvo omesso esame di fatto decisivo
Riconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata
Il riconoscimento (anche tacito) attribuisce alla scrittura efficacia di prova circa la provenienza della sottoscrizione ma non esclude la possibilità di contestare la data
Verificazioni in ordine alla autenticità della sottoscrizione
Richiamata per distinguere efficacia probatoria della sottoscrizione dalla prova della data o del contenuto
Limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il controllo sulla motivazione, escludendo il sindacato per mera insufficienza o contraddittorietà non rilevante
Norma processuale sulla improcedibilità del ricorso per cassazione
Richiamata nella fase procedurale per la proposta di improcedibilità, con riferimento alla versione antecedente a modifiche successive; ha determinato la rimessione alla pubblica udienza
Regole sul contributo unificato
La sentenza richiama l'obbligo/possibilità di versamento di un importo a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso
D.L. n.83/2012 convertito in L. n.134/2012
Modifica dell'art.360 c.p.c. e conseguente limitazione del sindacato sulla motivazione
Richiamata per spiegare il ristretto controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze di merito
Modifiche normative citate in relazione all'art.380 bis c.p.c.
Menziionato per indicare che la proposta di improcedibilità è stata valutata secondo la versione antecedente alla modifica operata da questo decreto
Massime di principio
- La data apposta su una scrittura privata può essere contestata e provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni e documenti esterni; il riconoscimento della sottoscrizione prova solo la provenienza del documento e non la veridicità della data o del contenuto intrinseco
- Se la scrittura privata è stata redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della società, la società non può essere considerata terza rispetto all'accordo e non può invocare l'opponibilità della data come farebbe un terzo
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è rimessa al giudice di merito e difficilmente suscettibile di revisione in Cassazione salvo omissione di un fatto decisivo
- Correzioni manuscritte, documenti contrattuali collegati (es. fideiussioni) e la corrispondenza degli importi pagati rispetto a quanto dichiarato sono indizi rilevanti per accertare la veridicità della data e l'effettivo pagamento
- La semplice discordanza tra versioni probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla parte appellante non è sufficiente a fondare la cassazione se la motivazione di merito è logica ed esaustiva
- Il controllo di legittimità è limitato: Cassazione non può rimescolare le valutazioni di fatto del giudice di merito né sostituirsi nella valutazione della credibilità delle prove
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