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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23740/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Namio avverso la decisione del Giudice di Pace, ritenendo che la controversia dovesse essere trattata con il rito speciale previsto dall'art.14 del D.Lgs. n.150/2011 e che l'impugnazione corretta fosse il ricorso per cassazione. Il tema principale era la qualificazione del rito (ordinario vs speciale) e la conseguente determinazione del mezzo di impugnazione: il ricorrente sosteneva che il procedimento davanti al Giudice di Pace si era svolto nelle forme del rito ordinario, senza che fosse disposto il mutamento previsto dall'art.4 del D.Lgs.150/2011, e quindi l'impugnazione dovesse essere l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il procedimento dinanzi al Giudice di Pace si era svolto effettivamente secondo le norme del rito ordinario, si era concluso con sentenza (con precisazione delle conclusioni) e non era stato disposto il mutamento del rito nei termini perentori previsti dall'art.4 del D.Lgs.150/2011, dovesse applicarsi il principio di apparenza: la forma adottata dal giudice nel processo determina il regime impugnatorio. Pertanto il Tribunale aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello e nell'affermare che l'impugnazione avrebbe dovuto essere il ricorso per cassazione; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo in persona di altro magistrato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.150/2011, art.14

    Disciplina il procedimento speciale in materia di liquidazione degli onorari e delle spettanze degli avvocati; la Corte ha ricordato che, se il procedimento speciale si è effettivamente applicato e si è concluso con l'ordinanza collegiale prevista, l'impugnazione competente è il ricorso per cassazione, ma tale regime è subordinato alla effettiva applicazione del rito speciale.

  • D.Lgs. n.150/2011, art.4, comma 2

    Prevede i termini e le condizioni per il mutamento del rito quando la controversia è promossa in forme diverse; la Corte ha sottolineato che la mancata pronuncia di mutamento del rito nei termini perentori (prima udienza) comporta che si applicano gli effetti e il regime del rito effettivamente seguito, incidendo sul regime impugnatorio.

  • Codice di procedura civile, art.702-bis

    Regola l'opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e prevede il rito sommario (speciale) per alcune controversie; la questione era se l'opposizione dovesse essere qualificata secondo questo articolo o fosse stato seguito il rito ordinario.

  • Codice di procedura civile, art.702-quater

    Stabilisce il regime impugnatorio (appello) per il provvedimento che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta ai sensi dell'art.702-bis quando il rito seguito è quello sommario codicistico; la Corte ha richiamato che il regime impugnatorio dipende dalla forma effettivamente adottata dal giudice.

  • Codice di procedura civile, artt.339 e 341

    Norme sul procedimento avanti al Giudice di Pace e sulle impugnazioni: richiamate nella prospettazione del ricorrente circa il corretto regime processuale applicato in primo grado.

  • Codice di procedura civile, art.360, comma 1, n.3

    Fondamento del ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per violazione di norme e erronea qualificazione del rito; la Corte ha ritenuto fondati i motivi che attengono all'individuazione del mezzo di impugnazione.

  • Costituzione, art.111

    Riferimento costituzionale richiamato in relazione al diritto a un giusto processo e alla corretta determinazione dei rimedi impugnatori; la doglianza riguardava anche profili di diritto di difesa e corretta tutela giurisdizionale.

  • Codice di procedura civile, art.380-bis

    Norma menzionata nella fase istruttoria (eccezione di tardività) che aveva fatto proporre la rimessione in pubblica udienza; non incideva sulla decisione di merito relativa alla qualificazione del rito.

Massime di principio

  • Per stabilire il mezzo di impugnazione rileva la forma effettiva adottata dal giudice nel procedimento: se il giudice ha svolto il processo secondo il rito ordinario e ha deciso con sentenza, l'impugnazione è l'appello, anche se esiste una norma che prevede un rito speciale per la materia (principio di apparenza).
  • Il mutamento del rito previsto dal D.Lgs. n.150/2011 (art.4) deve essere disposto nei termini perentori indicati; la sua omissione comporta che si applicano gli effetti e il regime impugnatorio del rito effettivamente seguito.
  • La qualificazione dell'azione in giudizio operata dal giudice, anche implicitamente e desumibile dalle modalità concrete del procedimento, è determinante per il regime di impugnazione.
  • In controversie su liquidazione di onorari, va verificato se l'opposizione è stata trattata secondo il rito speciale (art.702-bis e segg.) o secondo il rito ordinario: solo nel primo caso può trovare applicazione il regime impugnatorio speciale (ricorso per cassazione verso l'ordinanza collegiale); altrimenti l'appello è lo strumento corretto.
  • Nella pratica, se si intende far valere l'applicabilità del rito speciale è opportuno chiedere tempestivamente il mutamento del rito e farne verbalizzare la disposizione, documentando la qualificazione processuale contraria se non si condivide la scelta del giudice.

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