Cassazione Civile, Sentenza n. 23755/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto il reclamo del notaio avverso la sospensione cautelare di anni 5 disposta dal Consiglio distrettuale di Verona per aver prelevato e non mantenuto su conto dedicato l'importo di € 299.750,74 ricevuto per il pagamento dell'imposta di registro relativa a un atto del 21/03/2018. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che le somme avessero natura di imposta complementare (per cui non sarebbe obbligato al deposito sul conto dedicato) e che le somme fossero state restituite o custodite per autorizzazione della cliente (con quietanza del 5/10/2018). Il Consiglio contestava l'illegittimo utilizzo delle somme, la violazione del principio di separazione patrimoniale e la reiterazione di fatti analoghi, nonché l'ampia esposizione debitoria tributaria del notaio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: il primo motivo (omesso esame di fatto decisivo) inammissibile per carenza di indicazione precisa del momento e della discussione processuale del documento; il secondo (interpretazione della L. 147/2013) infondato perché, anche se alcune somme complementari non rientrassero strettamente nell'obbligo di deposito, il notaio rimaneva vincolato ai doveri di diligenza, trasparenza e separazione patrimoniale previsti dalla normativa deontologica e dalla normativa sulle somme affidate; il terzo motivo (travisamento delle risultanze) inammissibile per genericità. È stato inoltre ritenuto irrilevante per scopi disciplinari il proscioglimento penale relativo alla destinazione pubblica delle somme. Ricorrente condannato alle spese processuali e ad eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 L. 147/2013 (commi 63 e ss.)
Il comma 63 obbliga il deposito sul conto dedicato delle somme affidate per specifiche finalità (lettere a, b, c) e il comma 66-bis consente facoltativamente l'uso di altre liquidità sul conto con apposito prospetto contabile
La Corte ha precisato che, anche se l'obbligo formale di deposito riguarda primariamente somme per le quali il notaio è sostituto o responsabile d'imposta, il notaio non è comunque autorizzato a prelevare od utilizzare somme affidate senza giustificazione: il regime del conto dedicato assicura separazione patrimoniale e impignorabilità e comporta doveri di custodia e documentazione
L. 22 gennaio 1934, n. 64 (art. 6 e relativo ultimo comma)
Prevede l'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori e l'esclusione di annotazione per quelle affidate al notaio per il pagamento delle tasse inerenti agli atti
La norma è richiamata per chiarire l'ambito delle somme soggette a registrazione; la Corte osserva che anche quando la legge esclude l'annotazione per talune tasse, restano fermi i doveri di separazione e custodia imposti dalla disciplina deontologica e dalla L.147/2013
Norme deontologiche notarili (art. 44 norme di deontologia)
Il notaio che riceve un incarico che comporta affidamento di somme deve svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza e indicare nel documento di incarico le modalità di custodia per assicurare separazione contabile
La Corte ha ritenuto decisivo il principio deontologico: indipendentemente dalla natura tributaria delle somme, il notaio deve evitare confusione patrimoniale e predeterminare modalità vincolanti di custodia; la violazione giustifica sanzioni disciplinari anche se il fatto non integra reato penale
art. 2740 c.c. (richiamato per deroga impignorabilità)
Le somme depositate sul conto dedicato sono impignorabili in deroga all'art. 2740 c.c. e costituiscono patrimonio separato
La funzione del conto dedicato è quella di isolare le somme affidate dal patrimonio personale del notaio; la Corte usa questo principio per sottolineare l'importanza della segregazione e l'illiceità di prelievi non giustificati
art. 360 c.p.c., n. 5 (norma processuale sulla cassazione)
Richiamata indirettamente nella valutazione dell'omesso esame di fatto: il ricorrente non ha indicato con chiarezza il fatto 'decisivo', il dato probatorio, il momento e come tale fatto sia stato discusso, come richiesto dalla giurisprudenza per questa censura
Massime di principio
- Il notaio che riceve somme per conto di terzi deve garantire la separazione patrimoniale e la custodia secondo modalità documentate: il semplice richiamo al carattere 'complementare' dell'imposta non esclude l'obbligo di diligenza e trasparenza
- Il prelievo o l'utilizzo di somme affidate senza giustificazione o documentazione può integrare illecito disciplinare anche se non configura reato penale o se le somme vengono successivamente restituite
- La presenza di precedenti analoghi, di una consistente esposizione debitoria tributaria o di condotte ripetute aggrava la valutazione disciplinare e può giustificare misure cautelari anche di lunga durata
- Nelle impugnazioni in Cassazione la censura per omesso esame di fatto richiede l'indicazione puntuale del fatto, del dato probatorio e del momento in cui è stato discusso in grado, pena l'inammissibilità
- Il proscioglimento penale non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare: la sfera disciplinare è autonoma e può valutare la condotta anche alla luce di accertamenti tributari o amministrativi diversi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 23726/2024 del 04/09/2024
- Sentenza civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 23736/2024 del 04/09/2024
- Sentenza civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 23738/2024 del 04/09/2024
- Sentenza civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 23740/2024 del 04/09/2024
- Sentenza civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 23743/2024 del 04/09/2024
- Sentenza civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 23748/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →