Cassazione Civile, Sentenza n. 23748/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società contestava la decisione per insufficiente valutazione probatoria dei registri di carico e scarico, sostenendo che essi dimostrerebbero l'avvenuto trattamento dei rifiuti prima del conferimento in discarica; deduceva inoltre violazione dell'art. 116 c.p.c. per il mancato utilizzo della relazione tecnica redatta da un consulente della Provincia e censurava la decisione di compensare le spese di giudizio.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi principali e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il motivo su art. 116 c.p.c. non fosse autosufficiente perché non illustrava specificamente i contenuti dei registri; ha ricordato il principio delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 30/9/2020 n. 20867) secondo cui la doglianza ai sensi di art. 116 è ammissibile solo se si allega che il giudice ha applicato una diversa regola di valutazione e non semplicemente esercitato il proprio prudente apprezzamento. La relazione stragiudiziale del consulente è qualificata solo come indizio e il giudice di merito è libero di valutarla o di non tenervene conto; pertanto il riesame dei fatti proposto dalla ricorrente avrebbe costituito un inammissibile riesame di merito. Quanto alla compensazione delle spese, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice regionale, motivata sull'esistenza di un'oggettiva incertezza applicativa circa la sufficienza dei registri e dei codici, e ha confermato la compensazione in ragione della reciproca soccombenza; ha inoltre disposto l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
La Corte interpreta la rilevanza di art. 116 come legata alla possibilità di dedurre che il giudice abbia applicato una regola di valutazione diversa dal "prudente apprezzamento"; non è sufficiente contestare il mero apprezzamento probatorio del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Le censure che si limitano a contestare il prudente apprezzamento della prova sono ammissibili, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti del controllo sui vizi di motivazione previsti da questa norma.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dispone l'applicazione della norma per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, della somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867 (giurisprudenza)
Cass., Sez. U, 30 settembre 2020, n. 20867
Richiamata come parametro interpretativo: la doglianza su violazione dell'art. 116 è ammissibile solo se dimostrato che il giudice ha valorizzato la prova in contrasto con una specifica regola di valutazione, non quando si contesti il normale prudente apprezzamento.
Giurisprudenza sulla valenza probatoria delle relazioni stragiudiziali
es. Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541
Le relazioni tecniche redatte extragiudizio da terzi hanno, in genere, valore di indizio e non di prova decisiva; il giudice di merito può darle rilievo o escluderle senza doverle necessariamente giustificare punto per punto.
Massime di principio
- Per censurare la valutazione probatoria in Cassazione richiedere di dimostrare che il giudice abbia applicato una specifica regola di valutazione diversa dal prudente apprezzamento; il semplice dissenso sul convincimento è inammissibile o soggetto al limitato sindacato di cui all'art. 360, n. 5.
- Le relazioni tecniche extragiudiziali e i documenti provenienti da terzi costituiscono, di norma, solo indizi; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarli e non è obbligato a darne conto dettagliato in motivazione.
- Nei procedimenti dove la prova documentale (es. registri di carico e scarico) è centrale, il ricorso deve riportare in modo autosufficiente e specifico i dati o le circostanze che si pretende dimostrino il fatto controverso; riferimenti generici o omissioni rendono il motivo non autosufficiente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata anche in presenza di reciproca soccombenza o di oggettiva incertezza applicativa della normativa: il giudice di merito deve motivare tali "gravi ed eccezionali ragioni".
- In sede di legittimità è generalmente inammissibile il riesame di merito sulle valutazioni di fatto del giudice di merito salvo quando emerga un vizio logico o di motivazione evidente.
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