Cassazione Civile, Sentenza n. 23736/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla ripartizione interna delle spese di esecuzione per obblighi di fare derivanti da sentenza passata in giudicato (Pretore di Massa n.112/1985). Le attrici eseguirono l'azione esecutiva e il giudice dell'esecuzione liquidò spese e CTU ponendole in solido a carico di tre coesecutate (le sorelle Tongiani). Bruna (che era proprietaria del bene gravato dall'obbligo) aveva pagato quanto richiesto e ha poi cercato di recuperare somme dalle sorelle; il giudice di pace e il Tribunale avevano ritenuto che Piera e Marina non fossero tenute in via diretta all'adempimento materiale e che, nei rapporti interni, le spese dovessero gravare sulla sola Bruna ai sensi dell'art.1298 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (relativo alla forma e all'impugnazione del provvedimento del giudice di esecuzione ex art.614 c.p.c.), dichiarandolo fondato e assorbendo i restanti motivi. Pur riconoscendo che il giudice dell'esecuzione non ha seguito la forma prescritta (decreto ingiuntivo), la Corte ha ritenuto che il provvedimento sia divenuto definitivo perché non impugnato da Marina nei termini previsti (opposizione ex art.645 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi). Di conseguenza la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione della liquidazione delle spese rende incontestabile la condanna solidale e impedisce di rimettere in discussione la ripartizione interna; tuttavia ciò giustifica l'esercizio, da parte di Bruna, dell'azione di regresso nei confronti di Marina per la quota dovuta. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Massa per nuovo esame; liquidate le spese di legittimità.
Norme richiamate
prevede che la liquidazione debba essere effettuata dal giudice dell'esecuzione con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche se adottato con forma diversa, può avere contenuto e effetti di ingiunzione; la sua mancata impugnazione con le azioni ordinarie (art.645 o art.617 c.p.c.) lo rende definitivo e preclude contestazioni successive sulla ripartizione interna delle spese
Il giudice che liquida le spese deve tener conto dell'interesse di ciascuna parte e può condannare proporzionalmente o in solido; se non dispone, la ripartizione si fa per quote eguali. Nel caso la condanna in solido e l'assenza di statuizione interna implicano ripartizione paritaria
"nei rapporti interni l'obbligazione in solido rimane a carico del debitore nel cui interesse è stata contratta"
Regola l'allocazione interna delle obbligazioni solidali: l'onere resta a carico di chi ha avuto l'interesse esclusivo. Tuttavia, la determinazione operata dal giudice dell'esecuzione, se non impugnata, prevale sulla diversa ricostruzione fatta in sede successiva
"gli effetti dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato facciano stato non solo nei confronti delle parti, ma anche 'dei loro eredi o aventi causa'"
La sentenza passata in giudicato produce effetti anche verso gli aventi causa; tuttavia, nell'esecuzione per obblighi di fare, la responsabilità dell'avente causa dipende anche dalla sua effettiva posizione di possesso rispetto al bene
Principio generale sulla solidarietà tra debitori applicabile in mancanza di diversa determinazione; integrato dall'art.97 c.p.c. nella materia delle spese processuali
Norma che regola l'esecuzione per obblighi di fare; da essa si ricava che l'esecutato deve trovarsi in posizione di possesso per potere eseguire spontaneamente l'obbligo
Strumenti processuali diversi per contestare, rispettivamente, la portata del titolo esecutivo (opposizione all'esecuzione), la regolarità degli atti esecutivi (opposizione agli atti esecutivi) e l'opposizione al decreto ingiuntivo: la mancata tempestiva proposizione di tali opposizioni preclude la contestazione delle questioni pertinenti
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. (ragione del ricorso per cassazione)
Fondamento di censura invocato per vizio di motivazione/errata applicazione di norme di diritto nella sentenza impugnata
Regolano la spedizione del titolo esecutivo ai successori e i limiti dell'esecuzione nei confronti degli aventi causa a titolo particolare, con attenzione al requisito del possesso per l'esecuzione in forma specifica
Massime di principio
- In esecuzioni per obblighi di fare la responsabilità dell'avente causa (successore a titolo particolare) dipende non solo dal titolo ma anche dalla sua effettiva posizione di possesso sul bene: se non ha il possesso materiale la sua esposizione all'esecuzione è limitata.
- Se il giudice dell'esecuzione liquida le spese e dispone la condanna in solido senza ripartizione interna, la misura della ripartizione (in mancanza di diversa statuizione) si presume per quote eguali ai fini del rapporto tra i coesecutati.
- La forma del provvedimento (decreto ingiuntivo ex art.614 c.p.c. vs altra forma) è importante ma la sostanza può prevalere; tuttavia la mancata impugnazione nei termini trasforma il provvedimento in definitivo e preclude contestazioni successive sulla ripartizione interna delle spese.
- Chi intende contestare la liquidazione delle spese di esecuzione o la legittimazione passiva nell'esecuzione deve proporre tempestivamente gli specifici rimedi processuali (opposizione al decreto ingiuntivo ex art.645, opposizione all'esecuzione ex art.615, o opposizione agli atti esecutivi ex art.617) entro i termini previsti, pena la perdita della possibilità di prospettare quelle contestazioni in sede separata.
- Quando una parte ha pagato somme a favore delle creditrici su provvedimento esecutivo definitivo non impugnato, può agire con azione di regresso contro gli altri coobbligati per ottenere la loro quota; il diritto di regresso non è escluso dalla definitività del provvedimento esecutivo.
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