Cassazione Civile, Sentenza n. 23726/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano che Eco Center (società interamente partecipata da enti pubblici) ed Eco Research (società partecipata da Eco Center) avevano svolto analisi e rilasciato certificazioni sulle acque destinati al consumo umano senza possedere i requisiti professionali richiesti, in violazione della L. 183/2011 sulle società professionali e delle norme sulle professioni tutelate. Chiedevano l'accertamento dell'illiceità dell'attività, la nullità delle parti degli statuti che prevedevano lo svolgimento di attività riservate agli iscritti negli albi e la declaratoria di concorrenza sleale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: Eco Center è una società in house, controllata dagli enti locali, e che le attività di analisi eseguite integravano controlli interni di qualità sulle acque ai sensi del d.lgs. 31/2001 (art. 7), svolti per conto delle amministrazioni partecipanti; Eco Research, pur avendo uno statuto che escludeva attività riservate, non ha posto in essere un esercizio illecito di professione perché le analisi sono state eseguite da personale dipendente e qualificato (laureati/ iscritti agli albi e periti chimici), quindi non si è avuto esercizio abusivo né concorrenza sleale. In definitiva non è stata ravvisata violazione delle norme professionali né illecito concorrenziale e, al più, poteva emergere una questione di conformità statutaria non idonea a rendere l'attività illecita.
Norme richiamate
L. 183/2011
art. 10; norme sulle società professionali
La Corte ha ritenuto infondata la censura secondo cui le convenute avrebbero violato la disciplina delle società professionali: non sussisteva esercizio illecito di attività riservata in presenza di personale dipendente e qualificato e di attività esercitate nell'ambito di controlli interni per le amministrazioni partecipanti.
R.D. 842/1928
artt. 1-16 (richiamati dai ricorrenti)
Le norme relative alle competenze professionali non impediscono la concorrenza di figure diverse quando l'attività rientri nei limiti legittimi; la Corte ha richiamato che i periti chimici possono svolgere analisi e perizie anche in ambito richiesto ai chimici/biologi.
R.D. 275/1929
Interpretato in senso dinamico: l'art.16 attribuisce ai periti chimici competenze che si affiancano a quelle degli altri professionisti (chimici/biologi), quindi non stabilisce una esclusività assoluta.
d.lgs. 31/2001
Le analisi sulle acque possono essere effettuate come controlli interni da laboratori del gestore o in convenzione; l'attività svolta dalle società partecipate dei gestori rientra nell'ambito dei controlli interni di qualità e non configura di per sé attività libero-professionale illecita.
L. 396/1967
Richiamata per affermare che l'elencazione delle attività consentite ai biologi non è tassativa e non esclude competenze di altre categorie quando la legge o i regolamenti lo prevedano.
D.M. 264/1955
Regolamento per istituti tecnici chimica industriale
Utilizzato per dimostrare che il perito chimico ha capacità e formazione per seguire l'intero processo analitico, compresa la valutazione dal campionamento al referto.
Costituzione
Richiamati nel contesto della tutela delle professioni e della libertà di esercizio: la Corte esclude letture monopolistiche delle competenze professionali e promuove integrazione e concorrenza tra professioni nel rispetto delle rispettive finalità.
D.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme procedurali rilevate per il regime dei contributi unificati dovuti dai ricorrenti in relazione al ricorso; la Corte dà atto dell'eventuale versamento aggiuntivo previsto.
d.lgs. 50/2016
art. 5 (controllo a cascata)
Richiamato per qualificare la fattispecie come controllo 'a cascata' tra società partecipate (Eco Center proprietaria di Eco Research) e per qualificare il controllo analogo degli enti pubblici sulla società in house.
Massime di principio
- La legittimità dell'attività di analisi svolta da società partecipate da enti pubblici va valutata rispetto all'attività effettivamente svolta (controlli interni per il gestore) e non solo sulla base del contenuto dello statuto.
- La presenza di personale dipendente e professionalmente abilitato (laureati iscritti agli albi o periti chimici) che opera nell'ambito dell'organizzazione societaria non configura automaticamente esercizio abusivo della professione; si distingue tra attività libero-professionale autonoma e attività qualificata svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
- La violazione formale dello statuto societario (es.: divieto statutario di svolgere attività riservate) può costituire questione interna di conformità statutaria, ma non è di per sé idonea a provare esercizio illecito della professione o concorrenza sleale se l'attività rientra nei controlli interni previsti dalla legge.
- Non esiste una esclusività assoluta di competenze tra chimici, biologi e periti chimici: norme e regolamenti possono riconoscere competenze concorrenti o sovrapponibili; occorre valutare la natura concreta dell'attività e la formazione/abilitazione del personale.
- Le società in house, pur soggette a regole privatistiche per l'organizzazione, possono essere sottratte al confronto concorrenziale quando operano come strumento delle amministrazioni pubbliche nell'interesse pubblico e nell'ambito dei controlli di loro competenza (ma la soggettività distinta della società non viene cancellata).
- In casi simili verificare sempre: (a) quale sia l'effettivo committente e la finalità dell'attività (controllo interno del gestore vs. prestazione commerciale sul mercato); (b) la qualifica e il rapporto giuridico del personale che esegue le analisi; (c) le previsioni normative specifiche (es. d.lgs. 31/2001) che autorizzano controlli interni e le eventuali convenzioni.
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