Cassazione Civile, Ordinanza n. 35205/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'espulsione e sul divieto di espulsione in presenza di determinati legami familiari, lamentando che il giudice di merito si fosse limitato a valorizzare la pericolosità sociale senza considerare i legami familiari in Italia, il radicamento sociale e l'assenza di collegamenti con il Paese d'origine. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella sussistenza di legami familiari in Italia. La Corte rileva però che nel ricorso non sono indicati con precisione gli elementi dedotti e documentati davanti al giudice di merito, né gli atti in cui tali circostanze sarebbero state allegate; inoltre il giudice di pace aveva comunque esaminato la questione dei legami familiari, escludendone la prova e reputando in ogni caso prevalente la tutela dell'ordine pubblico alla luce della pericolosità sociale accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i due motivi generici e non autosufficienti, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non ha specificato dove e come avesse dedotto in precedenza i fatti posti a base delle censure. Ha inoltre osservato che le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale aveva già valutato e rigettato la sussistenza dei legami familiari e, comunque, aveva attribuito prevalenza alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza. Non essendovi attività difensiva dell'Amministrazione intimata, non sono state liquidate spese. La Corte ha altresì applicato l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
richiamato quale base del decreto di espulsione prefettizio impugnato
art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente in relazione ai limiti all'espulsione e alla valutazione dei presupposti
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente quale norma ostativa all'espulsione in presenza di determinati legami familiari
art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sui presupposti e sui divieti di espulsione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specificare in ricorso gli elementi di fatto e gli atti processuali su cui la censura si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità
richiamato per la definizione camerale del giudizio in base a proposta della Corte
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in presenza di decisione conforme alla proposta e mancata costituzione dell'intimato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Cass. n. 16240/2023
richiamata per il principio secondo cui chi deduce in cassazione una questione non trattata in sentenza deve allegarne la previa deduzione e indicare l'atto del giudizio di merito in cui è stata proposta
Cass. Sez. Un. 32001/2022
richiamata in tema di applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura l'omesso esame o la mancata considerazione di fatti storici non trattati nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove tali fatti siano stati dedotti e provati nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La doglianza di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: se il giudice di merito ha già esaminato il fatto decisivo e lo ha ritenuto non provato o comunque recessivo rispetto ad altre ragioni prevalenti, il motivo che ignora tale passaggio è inammissibile.
- In tema di espulsione dello straniero, la deduzione di legami familiari o di altre circostanze ostative deve essere tempestiva e documentata nel giudizio di merito; la produzione tardiva o non storicamente specifica non è idonea a fondare validamente la censura in cassazione.
- La pericolosità sociale accertata può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento prevalente rispetto agli interessi familiari allegati, se il provvedimento impugnato esplicita tale bilanciamento.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione intimata non esclude la possibilità di applicare la sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. quando il ricorso sia definito in conformità alla proposta della Corte e ricorrano gli indici processuali previsti.
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