Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo a IVA e altri tributi per l’anno d’imposta 2011, emesso in conseguenza della notifica di alcuni avvisi di rettifica. Il contribuente ha contestato di aver ricevuto regolarmente quegli avvisi e, nel giudizio di merito, ha impugnato anche la legittimità della notifica dell’intimazione. In cassazione ha proposto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 6 e 7 della l. n. 212/2000, oltre a omessa ed insufficiente motivazione. Sosteneva, in sostanza, che la notifica degli avvisi di rettifica sarebbe stata nulla perché eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza deposito della raccomandata informativa, e contestava l’affermazione della CTR secondo cui egli aveva comunque conosciuto gli avvisi di rettifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in materia di denuncia di vizi della relata di notifica: quando si contesta la regolarità della notifica, occorre trascrivere integralmente la relata e gli atti di notificazione rilevanti, se ciò è necessario alla comprensione della censura. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva trascritto integralmente le notifiche prodotte nei gradi di merito; inoltre, poiché non si trattava di atti specificamente attinenti al processo, la Corte non poteva esaminare il fascicolo d’ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre nulla è stato disposto per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione
La censura è stata formulata come vizio di violazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del motivo.
Sono stati invocati per contestare la regolarità della notifica; la Corte ha però ribadito che la verifica della denunciata nullità richiede la completa esposizione degli atti di notificazione rilevanti.
art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione per la declaratoria di inammissibilità.
artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
Sono stati richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull’atto impositivo e sulla motivazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato ed era successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando in cassazione si deduce la nullità o irregolarità della notificazione, il motivo deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione integrale della relata e degli atti di notificazione necessari alla valutazione della censura.
- La Corte di cassazione non può supplire alla mancata allegazione/trascrizione degli atti di notifica mediante accesso al fascicolo d’ufficio, se gli atti non sono specificamente attinenti al processo e non viene dedotto un vizio procedimentale che lo consenta.
- La contestazione della ritualità della notifica, se non sorretta da adeguata esposizione degli elementi fattuali rilevanti, determina l’inammissibilità del motivo di ricorso.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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