Cassazione Civile, Ordinanza n. 30644/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dall'esito di un concorso per 347 dirigenti tecnici bandito dalla Regione Siciliana. Alcuni candidati, collocatisi in posizione utile, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione presso l'Assessorato regionale, con decorrenza dal 26 novembre 2010, sostenendo che dovessero essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D3, e non nella posizione iniziale D1, con conseguente maggiore risarcimento del danno per il ritardo nell'immissione in servizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato in parte la decisione. In Cassazione, l'Assessorato ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina regionale e contrattuale collettiva, sostenendo che il rinvio al CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali servisse solo a integrare le declaratorie professionali e non anche a determinare il trattamento economico, e che comunque il contratto regionale successivo avesse previsto per tutte le categorie l'accesso iniziale in D1; (2) nullità della sentenza per avere la Corte territoriale modificato la quantificazione del danno in assenza di uno specifico motivo di appello incidentale; (3) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. per avere liquidato il danno in misura pari all'intera retribuzione di riferimento senza adeguata giustificazione. I lavoratori hanno resistito e alcuni di essi hanno proposto ricorso incidentale; per un gruppo, però, è intervenuta una transazione, mentre il ricorso incidentale di altri è stato qualificato come condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Assessorato. Ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale di un primo gruppo di lavoratori perché proposto tardivamente rispetto al ricorso principale, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del secondo gruppo. Quanto alle spese, ha condannato la pubblica amministrazione a rifonderle solo nei confronti dei lavoratori rimasti in causa e ha compensato le spese con gli altri in ragione della transazione intervenuta. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure fondate sulla contrattazione collettiva regionale non nazionale, sia perché l'art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001 riguarda solo i contratti collettivi nazionali, sia perché mancava la trascrizione degli atti collettivi rilevanti, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6. Ha inoltre escluso l'interesse a coltivare la doglianza sulla quantificazione del danno per il gruppo transatto e ha ritenuto comunque inammissibile la censura risarcitoria perché la liquidazione equitativa si basava su un parametro specifico non contestato in sé.
Norme richiamate
art. 14 Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana
La Corte non entra nel merito interpretativo della disposizione perché la censura che la invoca è dichiarata inammissibile in cassazione, trattandosi di contrattazione collettiva regionale non direttamente scrutinabile ex art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001.
Tabella A allegata all'Accordo Quadro del 28 febbraio 2001
La questione relativa al suo contenuto non è esaminata nel merito per difetto di ammissibilità del motivo e per mancata trascrizione del testo rilevante.
art. 19, comma 3, Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana 2002/2005
La sua invocazione serve a sostenere l'accesso unico dalla posizione iniziale, ma la relativa censura non è vagliata nel merito perché inammissibile in cassazione.
art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001
Consente il ricorso diretto per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali; la Corte ribadisce che si tratta di norma di stretta interpretazione e che non si estende ai contratti collettivi regionali.
Per i contratti collettivi non nazionali il sindacato di legittimità è ammesso, se del caso, solo per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
La mancata trascrizione degli accordi e del contratto collettivo richiamati impedisce l'esame della censura in cassazione.
Richiamato nel secondo motivo come parametro asseritamente violato per la modifica della decisione sul danno in assenza di specifica impugnazione.
Richiamato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe pronunciato oltre i limiti dell'appello incidentale, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza, ma la censura non è esaminata nel merito per difetto di interesse.
Invocato insieme agli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. per vizio di motivazione/struttura della sentenza, senza esito favorevole per il ricorrente.
Citato nel secondo motivo, ma la censura viene assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla transazione.
Richiamato per contestare la liquidazione del danno, ma la Corte reputa la censura inammissibile perché la quantificazione equitativa poggiava su un parametro specifico non contestato in sé.
La Corte richiama il potere di liquidazione equitativa del danno, reputando non specificamente censurata la base di calcolo adottata.
Il ricorso incidentale proposto oltre il termine rispetto al ricorso principale è dichiarato inefficace perché tardivo.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i lavoratori rimasti in causa.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la pubblica amministrazione ricorrente principale, in quanto ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci la violazione di contratti o accordi collettivi è ammissibile, ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001, solo con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale; per la contrattazione collettiva regionale o integrativa il controllo di legittimità resta circoscritto ai vizi di motivazione rilevanti e alla violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 ss. c.c.
- La censura fondata su atti collettivi non trascritti o comunque non riprodotti nelle parti rilevanti è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, poiché impedisce alla Corte di verificare il contenuto degli atti invocati.
- In materia di liquidazione equitativa del danno, la censura di violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. non è ammissibile quando si limiti a contestare l'entità della somma riconosciuta senza specificamente attaccare il parametro di riferimento usato dal giudice di merito.
- Il ricorso incidentale tardivo rispetto a un ricorso principale inammissibile può essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con conseguente impossibilità di esaminarne il merito.
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