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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36602/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni medici specializzati per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano un'adeguata retribuzione per i medici frequentanti corsi di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 1990/1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione e falsa applicazione di plurime fonti eurounitarie e interne, nonché delle norme sulla prescrizione e sulla responsabilità contrattuale, sostenendo in sostanza che non dovesse ritenersi decorso il termine prescrizionale per la loro pretesa risarcitoria e che l'orientamento giurisprudenziale consolidato andasse rivisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e che le critiche formulate non offrissero elementi idonei a mutare l'orientamento. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da mancata trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, al pagamento delle spese prenotate a debito, di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è richiamato come vizio dedotto nel ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura poiché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutarla.

  • art. 332 c.p.c.

    in presenza di litisconsorti facoltativi non notificati, non occorre disporre l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione è ormai preclusa per costoro.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    segna, secondo la giurisprudenza richiamata, il momento dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio dei medici specializzandi esclusi dalla borsa di studio riconosciuta solo ai destinatari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore quando la proposizione del ricorso avvenga in presenza di una giurisprudenza ormai largamente consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.

  • Direttiva 75/362/CEE

    è una delle direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione ha fondato la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    concorre, insieme alle altre direttive citate, a delineare l'obbligo eurounitario di adeguata remunerazione della specializzazione medica.

  • Direttiva 82/76/CEE

    è la direttiva riassuntiva il cui inadempimento, fino al D.Lgs. n. 257/1991, ha determinato la responsabilità dello Stato.

  • Direttiva 93/16/CEE

    viene menzionata nel ricorso, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi ragioni per discostarsi dal principio consolidato sulla prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non è accolto alcun profilo di violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidere sull'esito della controversia.

  • artt. 2932 c.c. e ss.

    richiamati nel motivo di ricorso, ma non pertinenti alla ratio decidendi della pronuncia.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 12 preleggi

    richiamato in relazione agli artt. 2934 e 2935 c.c.; la Corte però ribadisce l'orientamento consolidato sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione estintiva, applicata nel senso che il diritto risarcitorio è soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato come norma sulla decorrenza della prescrizione, individuata nel caso di specie al 27 ottobre 1999.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi della responsabilità da inadempimento, ma non idoneo a superare l'eccezione di prescrizione.

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicata come attuazione tardiva e incompleta delle direttive europee in materia di compenso ai medici specializzandi.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370

    la sua entrata in vigore viene individuata come momento dal quale decorre il termine di prescrizione decennale.

  • D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 296

    richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • DPCM 6-7 marzo 2007

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • DPCM 2 novembre 2007

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • DM 30 gennaio 1998

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • DM 31 ottobre 1991

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 5 TCE (Trattato del 1957)

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 189 TCE (Trattato del 1957)

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee può essere soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'ordinamento interno rende definitivamente percepibile l'inadempimento statale e la ragionevole certezza della mancata adozione di ulteriori misure di adempimento.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidata sul punto decisivo della controversia, il ricorso che si limiti a reiterare argomenti già esaminati e superati è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In presenza di litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio se, per effetto del giudicato o della preclusione processuale, l'impugnazione è ormai preclusa anche nei loro confronti.
  • La proposizione di un ricorso in presenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata può giustificare, oltre alle spese di lite, anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo o temerarietà della lite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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