Cassazione Civile, Ordinanza n. 02000/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società privata)
La controversia
La controversia nasce dal progetto di potenziamento e ampliamento di un impianto di sollevamento in area lagunare, destinato a opere di disinquinamento e smaltimento delle acque reflue. Una società proprietaria di terreni in prossimità dell'area interessata e operante nella navigazione lagunare ha impugnato gli atti di approvazione del progetto, la valutazione di impatto ambientale, gli atti connessi e poi il decreto di esproprio che ha colpito una sua particella. Davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso era stato respinto. In cassazione la società ha proposto sedici motivi, deducendo, in sintesi: irritualità delle integrazioni progettuali in corso di procedura; illegittima sospensione e 'sdoppiamento' della VIA; omessa considerazione delle osservazioni e del rapporto finale ARPAV; violazione del principio di precauzione; omessa richiesta di un parere tecnico antinquinamento; difetti istruttori su reimpiego dei fanghi, pareri negativi del Magistrato alle acque e relazione idraulica; vizi del parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia; illegittimità del vincolo preordinato all'esproprio e dell'atto espropriativo; mancata valutazione di alternative progettuali e compressione eccessiva delle ragioni del privato. La ricorrente contestava inoltre l'affermazione del TSAP secondo cui la mera vicinitas non basterebbe a fondare l'interesse ad agire in materia ambientale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto di istruttoria, al principio di precauzione e alla errata esclusione della legittimazione/ dell'interesse ad agire basata sulla vicinitas. Ha osservato che il giudice di merito non poteva liquidare il rilievo del rapporto ARPAV del 2013 senza confrontarsi con il suo contenuto specifico, né considerare sufficiente la sola positiva conclusione della VIA per escludere ogni violazione del principio di precauzione. Ha inoltre affermato che, in materia ambientale, la vicinitas è sufficiente a radicare legittimazione e interesse a ricorrere contro l'opera, senza necessità di provare puntualmente la concreta pericolosità dell'intervento. L'accoglimento del quarto motivo ha reso superfluo l'esame dei motivi quinto, settimo e nono, assorbendo gli altri motivi del ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 21-octies, comma 1, L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dei vizi procedimentali e dell'atto finale
richiamato in tema di procedimento di VIA e dei suoi atti istruttori
richiamato dalla ricorrente in relazione all'approvazione del progetto ambientale
art. 18 L.R. Veneto n. 10/1999
richiamato in relazione alla disciplina regionale della procedura autorizzativa
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro di correttezza della motivazione e del giusto processo
richiamato nel motivo sulla sospensione e partecipazione procedimentale
richiamato in tema di obbligo di motivazione e valutazione delle osservazioni
richiamato per l'obbligo di valutare memorie e documenti presentati dagli interessati
art. 191 TFUE
richiamato dalla ricorrente e valorizzato dalla Corte come base del principio di precauzione
richiamato dalla Corte quale norma interna che esprime il principio di precauzione in caso di pericoli anche solo potenziali
art. 196 t.u. acque
richiamato per la richiesta di verificazione davanti al giudice specializzato
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa
art. 42 Cost.
richiamato in tema di espropriazione e compressione della proprietà privata
art. 10 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato in tema di vincolo preordinato all'esproprio e procedimento espropriativo
art. 12 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato quale parametro sulla proporzionalità e disciplina espropriativa
art. 8 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato in tema di vincolo preordinato all'esproprio
art. 23 L.R. Veneto n. 10/1999
richiamato per la contestuale autorizzazione, la pubblica utilità e l'apposizione del vincolo espropriativo
art. 9 Cost.
richiamato dalla Corte per sottolineare la tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi
richiamato nel giudizio di merito in relazione alla qualificazione degli impianti idrovori
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto espropriativo per mancanza di elementi essenziali
art. 196 t.u. acque
richiamato più volte per la verificazione e i profili tecnici del giudizio
art. 18 e 19-bis L.R. Veneto n. 10/1999
richiamati dalla ricorrente sul procedimento VIA regionale
richiamati sulla partecipazione procedimentale e sulla valutazione delle osservazioni
richiamati in relazione alla salvaguardia di Venezia
richiamato per il profilo di impatto acustico
richiamati in tema di accordi e funzioni degli enti locali
richiamato dalla ricorrente in chiave autorizzatoria e ambientale
richiamato per la conformità urbanistica e gli atti espropriativi
Massime di principio
- In materia di valutazione di impatto ambientale, il sindacato giurisdizionale non può sostituire la discrezionalità amministrativa, ma deve verificare se la scelta dell'amministrazione resti entro un perimetro di ragionevolezza, completezza istruttoria e coerenza logica; un provvedimento può essere annullato quando ometta l'esame di elementi tecnici rilevanti o non dia conto delle ragioni del loro superamento.
- Il principio di precauzione impone all'amministrazione di adottare il livello di tutela più elevato quando un rischio ambientale o per la salute sia concreto e grave, anche se non ancora scientificamente accertato in modo definitivo; la sola positiva conclusione della procedura di VIA non esaurisce il controllo sul rispetto di tale principio.
- In controversie relative ad opere suscettibili di incidere sull'ambiente e sul territorio, la vicinitas può essere sufficiente a radicare legittimazione e interesse a ricorrere, senza che il privato debba dimostrare in modo puntuale la concreta pericolosità dell'intervento; è sufficiente l'allegazione di un interesse differenziato e collegato alla prossimità e all'attività svolta.
- Quando una parte deduca che il giudizio ambientale abbia omesso di considerare un documento tecnico aggiornato e specificamente pertinente, il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con quel documento e, se necessario, valutare l'opportunità di disporre verificazione tecnica; non è sufficiente affermare in modo apodittico che l'esito positivo della VIA assorba ogni possibile criticità.
- Le censure relative a vizi procedimentali, istruttori e motivazionali di atti ambientali e autorizzativi devono essere esaminate in modo sostanziale, senza degradarle automaticamente a mere questioni di merito amministrativo quando il ricorrente deduca carenze specifiche e decisive del procedimento.
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