Cassazione Civile, Ordinanza n. 18072/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014 nei confronti di due società tra loro collegate, recuperando a tassazione un maggior reddito derivante dall’applicazione del valore normale di cessione di merci verso una società monegasca. L’Ufficio ha sostenuto l’esistenza di un rapporto di controllo/influenza dominante rilevante ai fini del transfer pricing e ha ritenuto di poter sostituire ai prezzi praticati il valore normale ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR. Le società hanno resistito e i giudici di merito hanno annullato l’accertamento. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, dell’art. 2 del d.m. 14 maggio 2018, dell’art. 2359 c.c., dell’art. 11 preleggi e dell’art. 1, comma 2, l. n. 212/2000, sostenendo che la novella del 2017 non era retroattiva e che il controllo rilevante ai fini fiscali non coincideva con quello civilistico; 2) vizio di motivazione apparente per non avere la sentenza d’appello adeguatamente considerato i presupposti del transfer pricing anche nell’ipotesi di applicabilità della disciplina riformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina introdotta dalla l. n. 50/2017 e dal d.m. 14 maggio 2018 ha portata innovativa e non retroattiva, sicché per l’anno 2014 restava applicabile la previgente nozione di stabile influenza economica. Ha però rilevato che la sentenza impugnata, pur con qualche improprio riferimento al controllo ex art. 2359 c.c., aveva in concreto svolto un accertamento di fatto coerente con la disciplina ratione temporis applicabile, escludendo la stabile influenza economica sulla base di elementi valutati nel merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La modifica introdotta dalla l. n. 50/2017 e integrata dal d.m. 14 maggio 2018 ha natura innovativa e non si applica retroattivamente; per annualità anteriori resta rilevante la precedente nozione di stabile influenza economica.
art. 2, d.m. 14 maggio 2018
La disciplina secondaria definisce il controllo in termini sostanzialmente coincidenti con l’art. 2359 c.c., ma tale definizione opera solo per la nuova disciplina e non per periodi d’imposta precedenti.
La nozione civilistica di controllo non è automaticamente sovrapponibile al previgente concetto fiscale di controllo/influenza rilevante ai fini del transfer pricing.
art. 11 preleggi
Invocato per escludere la retroattività della disciplina nuova, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge.
art. 1, comma 2, l. n. 212/2000
Richiamato a sostegno dell’assetto interpretativo in materia tributaria, secondo cui la disciplina fiscale deve essere applicata secondo i principi di legalità e certezza.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano il contributo in modo prenotato a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma non operante nei confronti dell’Amministrazione statale.
Massime di principio
- In tema di transfer pricing, la disciplina introdotta da una riforma normativa non è retroattiva quando presenta contenuto innovativo e sostituisce un criterio elastico con uno fondato su presupposti più tipizzati.
- Per le annualità anteriori alla riforma, il controllo rilevante ai fini fiscali va verificato secondo la previgente nozione di stabile influenza economica, distinta dalla nozione civilistica di controllo ex art. 2359 c.c.
- L’accertamento della stabile influenza economica è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto.
- L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare gli elementi sintomatici dell’influenza economica rilevante ai fini del transfer pricing; la mera appartenenza al medesimo gruppo non basta di per sé.
- Il vizio di motivazione apparente non è configurabile quando la sentenza, pur con formule non sempre lineari, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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