Cassazione Civile, Ordinanza n. 10499/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, per oltre tre anni, di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico per lo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico. La Corte d'appello aveva già accertato l'illegittimità dell'apposizione del termine, ma aveva escluso sia la conversione a tempo indeterminato sia il diritto all'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, ritenendo che la successiva immissione in ruolo avesse già sterilizzato ogni ulteriore danno. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento per omessa o tardiva riassunzione del giudizio, per asserito difetto di prova del deposito telematico dell'atto; 2) violazione della disciplina UE e nazionale sui contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, per negato riconoscimento dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 nonostante l'abuso; 3) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'incompatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del ristoro economico quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse deciso su questioni non devolute e omesso di considerare la cessazione della materia del contendere; 5) omessa pronuncia e violazione della disciplina sulla progressione economica, per il mancato riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal servizio pregresso, ritenute dalla Corte d'appello inammissibili perché non riproposte con appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, qualificando come mera irregolarità e non come nullità l'eventuale difetto della modalità telematica di deposito dell'atto di riassunzione, in assenza di espressa sanzione e in presenza del raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: nel settore scolastico, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine è sanzionata dalla stabilizzazione già acquisita tramite il previgente sistema di reclutamento, che è considerata misura proporzionata, effettiva e sufficiente a reprimere l'abuso; ciò non esclude, in linea di principio, la domanda di ulteriori danni, ma questi devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi ulteriore posta a base della pronuncia impugnata: la domanda sulle differenze retributive era comunque infondata, poiché la clausola 4 dell'accordo quadro impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale del personale a termine del comparto scuola. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva dell'amministrazione intimata; è stato inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La dedotta tardiva o omessa riassunzione non è stata ritenuta idonea a determinare nullità, in assenza di un vizio effettivo e in presenza del raggiungimento dello scopo.
art. 16-bis, commi 1-bis e 9-ter, d.l. n. 179/2012
La modalità telematica di deposito dell'atto di riassunzione, anche se eventualmente irregolare, non comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nel settore scolastico l'abusiva reiterazione dei contratti a termine deve essere sanzionata con una misura effettiva e proporzionata; la stabilizzazione è ritenuta misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione, salvi eventuali danni ulteriori da allegare e provare.
artt. 1, 4, 5, 10 e 11 d.lgs. n. 368/2001
Richiamati per la disciplina dei contratti a termine e per sostenere l'illegittimità della reiterazione, ma la Corte ha ritenuto la decisione conforme alla giurisprudenza consolidata.
La reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico è illegittima nei limiti già definiti dalla giurisprudenza, ma la stabilizzazione successiva può costituire misura idonea di reazione all'abuso.
L'indennità risarcitoria è stata negata nel caso concreto perché la stabilizzazione è stata considerata misura sufficiente a ristorare l'abuso, in assenza di danni ulteriori specificamente allegati e provati.
Il motivo fondato su omessa pronuncia è stato ritenuto inammissibile, anche perché non considerava un'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per denunciare l'esame di una pretesa eccezione nuova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La doglianza sulla carenza di interesse è stata respinta, non incidendo sulla ratio decisoria della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarla o per sollevare nuove questioni di legittimità costituzionale o eurounitaria.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal personale a termine del comparto scuola ai fini della progressione stipendiale, con applicazione diretta del principio di non discriminazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo civile, la violazione di una modalità di deposito o riassunzione è causa di nullità solo se è prevista una espressa sanzione o se l'irregolarità impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto; in difetto, il vizio resta meramente formale.
- Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine può essere sanzionata in modo sufficiente dalla successiva stabilizzazione del lavoratore, quando tale misura sia considerata proporzionata, effettiva e idonea a reprimere l'abuso secondo la giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
- La domanda di ristoro ulteriore rispetto alla stabilizzazione non è automatica: il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori, non potendo operare una presunzione generalizzata di pregiudizio.
- In tema di contratti a termine nella scuola, il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini stipendiali opera per effetto diretto della clausola 4 dell'Accordo quadro, con divieto di trattamento deteriore rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si confronta solo con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata e non censura tutte le autonome ragioni poste a base della decisione.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è già consolidata sulla questione e non emergono argomenti nuovi, il motivo che sollecita un mutamento di indirizzo o un rinvio pregiudiziale può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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