Sentenza n. 1634/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che disponeva la chiusura per dieci giorni dell'esercizio commerciale per indebita occupazione di suolo pubblico, unitamente agli atti istruttori e alla risposta comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, aveva impugnato la determinazione comunale con cui era stata disposta la chiusura dell'attività per dieci giorni, deducendo: erroneità del presupposto del precedente diniego della concessione di occupazione di suolo pubblico mediante dehors; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione; difetto di istruttoria, travisamento ed eccesso di potere; mancato esame dell'istanza di riesame in autotutela e violazione dei principi di correttezza procedimentale; violazione del d.P.R. n. 160/2010, omessa considerazione di una procedura di regolarizzazione amministrativa ancora in corso ed erronea frammentazione della vicenda SUAP; violazione del principio di proporzionalità e della libertà di iniziativa economica. Il ricorrente sosteneva che il diniego della concessione, adottato nel 2024 sul presupposto dell'esistenza di un divieto di sosta nell'area interessata, fosse erroneo e che l'Amministrazione avrebbe dovuto riesaminarlo in autotutela. Deduceva inoltre che la chiusura dell'intero esercizio fosse sproporzionata rispetto all'occupazione contestata e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare l'istanza successiva di modifica e regolarizzazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. I primi tre motivi, nonché il profilo del quarto motivo relativo all'illegittimità del precedente diniego di concessione, sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a contestare un provvedimento del 2024 mai impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni; la relativa illegittimità era pertanto ormai preclusa. È stata respinta anche la tesi secondo cui il Comune avrebbe avuto l'obbligo di accogliere l'istanza di riesame in autotutela, poiché l'autotutela ha natura officiosa e ampiamente discrezionale e non comporta, in capo all'Amministrazione, un dovere di provvedere o di rimuovere l'atto su richiesta del privato. Il quinto e il sesto motivo sono stati esaminati congiuntamente e rigettati nel merito. Il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, che consente al Sindaco, in caso di indebita occupazione di suolo pubblico a fini commerciali, di ordinare il ripristino dei luoghi e la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento, comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni. Secondo il giudice, tale potere è vincolato al ricorrere dei presupposti di legge, in considerazione dell'interesse pubblico tutelato. In ogni caso, il Comune aveva applicato la disciplina dell'ordinanza sindacale n. 15 del 2023, mai impugnata, disponendo la chiusura per dieci giorni. La natura vincolata del potere escludeva inoltre la configurabilità dell'eccesso di potere per sproporzione, non essendo l'Amministrazione libera di scegliere discrezionalmente tipologia e contenuto della misura. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR lo ha applicato dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria.
È stato richiamato per l'avviso alle parti circa i profili di inammissibilità rilevati d'ufficio e circa la possibile definizione con sentenza semplificata.
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto precluso nella parte riferita al precedente diniego di concessione e comunque infondato rispetto alla misura di chiusura.
Il ricorrente lo aveva richiamato per sostenere l'obbligo di concludere il procedimento di riesame; il TAR ha escluso che l'Amministrazione fosse tenuta a provvedere sull'istanza di autotutela.
art. 3, comma 16, l. 15 luglio 2009, n. 94
Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 cod. pen. e dall'art. 20 d.lgs. 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Attribuisce al Sindaco il potere di ordinare il ripristino dei luoghi e, in caso di occupazione commerciale indebita, la chiusura dell'esercizio; secondo il TAR, il potere è vincolato al ricorrere dei presupposti legali.
art. 20 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È richiamato dalla legge n. 94/2009 quale fattispecie normativa collegata all'indebita occupazione di suolo pubblico.
È richiamato dalla legge n. 94/2009 quale ulteriore riferimento per i casi di indebita occupazione di suolo pubblico.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione poiché la chiusura costituiva applicazione di un potere vincolato previsto dalla legge.
Ordinanza Sindacale del Comune di Palermo n. 15 del 7 marzo 2023
È stata applicata dall'Amministrazione per determinare la durata di dieci giorni della chiusura; il TAR ha rilevato che non era stata impugnata.
Massime di principio
- Le contestazioni concernenti la legittimità di un provvedimento amministrativo devono essere proposte entro il termine decadenziale decorrente dalla sua notificazione o piena conoscenza; una successiva impugnazione di un atto consequenziale non consente di eludere la preclusione maturata sull'atto presupposto.
- L'istanza di riesame in autotutela non riapre i termini per impugnare il provvedimento originario e non impone all'Amministrazione un obbligo di provvedere, poiché l'esercizio dell'autotutela è officioso e ampiamente discrezionale.
- Il potere attribuito al Sindaco di ordinare, in caso di indebita occupazione commerciale di suolo pubblico, il ripristino dei luoghi e la chiusura dell'esercizio è vincolato al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, in ragione della rilevanza dell'interesse pubblico tutelato.
- Quando la chiusura dell'esercizio costituisce applicazione vincolata della disciplina legislativa e regolamentare, non è configurabile l'eccesso di potere per sproporzione, poiché l'Amministrazione non dispone di margini discrezionali nella scelta della tipologia o del contenuto della misura.
- La pendenza di un'istanza di modifica o regolarizzazione amministrativa non impedisce l'adozione della misura prevista dalla legge per l'occupazione commerciale abusiva, quando risultino integrati i presupposti del potere repressivo.
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