Cassazione Civile, Ordinanza n. 12063/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un agente della riscossione notificava a un contribuente un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF, addizionali e IVA per l'anno 2015, fondata sul mancato pagamento di una cartella di pagamento. Il contribuente impugnava l'intimazione sostenendo che la cartella presupposta non fosse stata validamente notificata: deduceva che non ricorresse un'ipotesi di irreperibilità assoluta, poiché egli avrebbe avuto un domicilio professionale in Roma, e che il notificatore avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche, in particolare verificando eventuali albi professionali per rintracciare il domicilio professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica della cartella presupposta era stata eseguita correttamente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, perché il notificatore non aveva reperito il destinatario al domicilio fiscale/residenza, non aveva acquisito indicazioni utili in loco e, presso la casa comunale, il contribuente risultava trasferito in luogo sconosciuto, con indicazione dell'irreperibilità assoluta. La Corte ha ritenuto che le verifiche effettuate rispettassero l'ordinaria diligenza e ha escluso che il notificatore dovesse consultare albi professionali per individuare un eventuale domicilio professionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e alla condanna ex art. 96 c.p.c. alle somme indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla notificazione, ma ritenuto non decisivo alla luce della corretta applicazione della disciplina speciale sulle notifiche fiscali.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte lo interpreta nel senso che ricorre l'irreperibilità assoluta quando il notificatore non reperisce il destinatario al domicilio fiscale/residenza, non ottiene informazioni utili e presso la casa comunale il soggetto risulta trasferito in luogo sconosciuto, senza altro indirizzo utile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato quale parametro generale di buona fede e ordinaria diligenza per valutare l'attività del notificante nel reperire il destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
richiamato come base processuale per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
menzionato nel provvedimento di fissazione della discussione in camera di consiglio.
menzionato nel provvedimento di fissazione della discussione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento, l'ipotesi di irreperibilità assoluta è integrata quando il notificatore, dopo le ricerche effettuate presso domicilio fiscale/residenza e presso la casa comunale, non riesca a reperire il destinatario e non emergano altri indirizzi utili.
- L'ordinaria diligenza richiesta al notificante va commisurata a parametri di normalità e buona fede: non impone indagini esplorative illimitate o sproporzionate, né la consultazione di tutti gli albi professionali per rintracciare un eventuale domicilio professionale.
- Ai fini della validità della notifica, sono sufficienti le ricerche ragionevolmente rivolte ai luoghi in cui è normale attendersi la reperibilità delle informazioni sul destinatario, non essendo necessario compiere accertamenti estranei all'ordinaria diligenza.
- Se la notifica della cartella presupposta è valida, è infondata la censura diretta contro l'intimazione di pagamento che su quella cartella si fonda.
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